Legittimità dell’aggiudicazione nella gara per la gestione logistica dell’aeroporto di Fiumicino: esclusione delle doglianze sulla continuità aziendale, sulla sostenibilità economica e applicazione del principio di inversione procedimentale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Endovis Logistics S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di consegna merci presso l’aeroporto di Fiumicino, confermata a favore di GXO Logistics Italy S.p.A., ritenendo infondate le censure sia sull’operatore collocato secondo (Client Solution S.p.A.) sia sull’aggiudicataria. Il Tribunale ha ricostruito la disciplina giurisprudenziale applicabile ai profili di continuità aziendale in caso di affitto di ramo d’azienda, ritenendo legittima la partecipazione di Client Solution. Inoltre, ha escluso che la stazione appaltante fosse tenuta a valutare l’offerta economica e tecnica della seconda classificata per profili di anomalia, in quanto non attivato il relativo subprocedimento, e ha rilevato comunque l’insussistenza di macroscopica irragionevolezza o inattendibilità nelle offerte presentate. Il ricorso incidentale di GXO è stato dichiarato improcedibile e le spese compensate per la complessità delle questioni trattate.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha anzitutto verificato le censure mosse da Endovis contro Client Solution, relativa, tra l’altro, all’asserita automatività del 'contagio' degli effetti della liquidazione giudiziale di Logitec S.p.A. (affittante) verso Client (affittuaria del ramo d’azienda), con possibile esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 94, co. 5 lett. d) d.lgs. 36/2023. Richiamando giurisprudenza recente, il Tribunale sostiene che la causa escludente si applica solo se l’affittuario formalmente utilizza i requisiti dell’affittante per la partecipazione, cosa che non è avvenuta in questo caso. Le contestazioni sull’offerta tecnica ed economica di Client (organico carente, indeterminatezza operativa) sono escluse per assenza di violazione della lex specialis, e perché prive di evidenze sulla manifesta incongruità. Quanto all’offerta di GXO, il TAR sottolinea che i parametri estimativi (costi della manodopera, composizione organico) non sono vincoli minimi obbligatori ed è legittimo per i concorrenti proporre soluzioni organizzative differenti purché rispettose delle prescrizioni inderogabili. Per entrambe le offerte il giudice precisa che il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla verifica tecnico-discrezionale della stazione appaltante, in assenza di profili di macroscopica illogicità. In sintesi, né rispetto a Client Solution né rispetto a GXO Logistics sono emersi elementi dirimenti per escludere la legittimità dell’aggiudicazione o per fondare un diritto risarcitorio. Ne consegue anche l’improcedibilità del ricorso incidentale di GXO, condizionato dall’esito del ricorso principale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 90 del D.lgs. 36/2023 viene richiamato in relazione alle comunicazioni obbligatorie della stazione appaltante sull’aggiudicazione (provvedimento del 23.12.2025), ai fine sia dell’efficacia che della trasparenza procedimentale e dell’indicazione dei termini per eventuali impugnative. La corretta applicazione dell’articolo è presupposta e non è oggetto di contestazione, venendo tuttavia in rilievo per la tempestività del ricorso e per la trasparenza degli atti impugnati.



