Annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto per carenza dei requisiti tecnico-professionali dei progettisti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della Tecton Group S.p.A., annullando l’aggiudicazione in favore di Gi.Do.Gi. S.r.l. relativa ai lavori di adeguamento sismico della scuola 'Mannetti', nonché il contratto stipulato. Il giudice ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: i progettisti indicati dall’aggiudicataria non possedevano i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla lex specialis, avendo fatto valere esperienze consistenti in mere partecipazioni a concorsi di progettazione e non in effettivi servizi di ingegneria e architettura espletati. Di conseguenza, la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria dalla procedura. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi e respinta la domanda di risarcimento danni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza trae origine dalla controversia sulla legittimità dell’aggiudicazione di un appalto pubblico. Il TAR ha accolto il ricorso della seconda classificata, Tecton Group S.p.A., ritenendo che Gi.Do.Gi. S.r.l. non avesse i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara per la qualificazione dei progettisti. La normativa di gara richiedeva servizi effettivamente svolti di ingegneria e architettura, mentre le esperienze dichiarate (partecipazioni a concorsi di progettazione) non sono state considerate idonee a soddisfare tale requisito. Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria. Questo vizio è stato considerato assorbente, rendendo superfluo l’esame degli altri motivi di impugnazione (tra cui omessa verifica delle imprese ausiliarie, omessa valutazione di illeciti professionali e omessa verifica di anomalia dell’offerta). Il TAR, conseguentemente all’annullamento dell’aggiudicazione, ha dichiarato anche l’inefficacia del contratto già stipulato tra le parti, ma ha respinto la richiesta di risarcimento danni perché sprovvista di fondamento probatorio.
Collegamenti al Codice Appalti
Articolo richiamato con riferimento alla questione del termine di stand still (art. 18), per chiarire che l’appalto di cui si discute era sotto la soglia di rilevanza europea, quindi il termine dilatorio di 32 giorni prima della stipula del contratto non era applicabile. Questo ha portato il TAR a non ravvisare violazione procedurale nella tempestività della stipula.
Invocato dalla ricorrente per censurare la stipula del contratto in violazione del periodo di stand still (32 giorni dopo l’aggiudicazione). Il TAR ha chiarito che, in virtù dell’articolo 18, comma 3, lett. d), e dell’articolo 14, tale termine non si applica agli appalti sotto soglia europea, come nel caso di specie. Pertanto, la stipula anticipata del contratto non rappresenta vizio autonomo.
La ricorrente aveva dedotto tra i motivi l’omessa valutazione da parte della stazione appaltante di gravi illeciti professionali a carico dell’aggiudicataria, richiamando la definizione e le condizioni di esclusione ex art. 98. Tuttavia, il TAR ha assorbito tale motivo ritenendo già assorbente il difetto dei requisiti tecnico-professionali, senza pronunciarsi nel merito su tale profilo.
Era stato invocato dalla ricorrente per censurare la mancata verifica dei requisiti sulle imprese ausiliarie in regime di avvalimento, in quanto la qualificazione SOA dell’aggiudicataria era fondata sull’apporto di altre società. Anche questo profilo non è stato deciso nel merito perché assorbito dall’accoglimento del principale motivo di ricorso.



