28/07/2026

Rigetto del ricorso contro il payback dispositivi medici: giustificazione del meccanismo e riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di una società contro il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, meccanismo che impone alle aziende fornitrici il pagamento di una quota del superamento della spesa sanitaria. Il ricorso è stato rigettato nella parte relativa agli atti statali (decreti ministeriali, accordi nazionali, linee guida) e dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, nella parte che riguarda il provvedimento regionale di quantificazione delle somme dovute. Il TAR ha ritenuto legittimo il quadro normativo e respinte tutte le censure, ribadendo che la giurisdizione sulle questioni patrimoniali relative al quantum deveatur spetta al giudice ordinario.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su tre pilastri. Primo, il TAR ha rigettato tutte le censure presentate contro la legittimità del sistema del payback sul piano costituzionale e unionale, richiamando esplicitamente la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha giudicato ragionevoli e proporzionate sia la finalità di contenimento della spesa, sia la modalità di coinvolgimento dei fornitori privati nel ripiano, sia il criterio del fatturato. È stato escluso che il meccanismo alteri l'equilibrio delle gare pubbliche o il sinallagma contrattuale. Secondo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la determinazione regionale degli importi del payback, poiché queste attività sono meri adempimenti tecnici e vincolati, che non implicano esercizio di potere autoritativo, ma rilevano esclusivamente sotto il profilo dell'eventuale diritto soggettivo alla corretta determinazione del debito, ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario. Terzo, il TAR ha chiarito che la riduzione della quota di payback prevista dalle norme sopravvenute non rende irragionevole il sistema originario. In sintesi, il sistema del payback dispositivi medici è legittimo, gli atti statali non sono annullabili e le controversie economiche concrete tra aziende e regioni devono essere decise dal giudice civile, non dal TAR.