28/07/2026

Sentenza T.A.R. Lazio sul payback dispositivi medici 2015-2018: rigetto del ricorso su atti statali e difetto di giurisdizione per atti regionali

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Sintesi della Sentenza

Il T.A.R. Lazio ha esaminato il ricorso proposto da Microport Scientific S.r.l. contro i provvedimenti ministeriali e regionali che imponevano il payback per i dispositivi medici forniti al Servizio Sanitario Nazionale dal 2015 al 2018. Il Tribunale ha rigettato la parte del ricorso contro i provvedimenti ministeriali e altri atti statali, ritenendo infondate le doglianze di legittimità costituzionale, eurounitaria e amministrativa. Ha invece dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, la parte del ricorso relativa ai provvedimenti regionali, affermando che le controversie sul quantum debeatur attengono a diritti soggettivi e sono di competenza del giudice ordinario.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su una dettagliata ricostruzione legislativa e giurisprudenziale del sistema del payback per i dispositivi medici, introdotto per imputare alle aziende fornitrici una quota proporzionale del superamento dei tetti di spesa sanitaria. Esaminando le varie censure, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 140/2024 della Corte costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Il TAR ha escluso che il payback violi i principi di legittimo affidamento, capacità contributiva, libertà d'impresa, progressività, o i principi eurounitari. Ha inoltre chiarito che il sistema era sufficientemente prevedibile sin dal 2015 e non incideva retroattivamente rispetto alle aziende del settore. Quanto ai decreti regionali di ripiano, il Tribunale ha rilevato che essi esprimono un'attività meramente tecnica e vincolata (priva di discrezionalità), generando un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra regione e fornitore, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (e non amministrativo). Pertanto, la parte di ricorso contro atti ministeriali/statali è stata respinta, mentre quella sui provvedimenti regionali è stata dichiarata inammissibile.