28/07/2026

Payback dispositivi medici: legittimità e limiti della disciplina in materia di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro diversi atti ministeriali e regionali che imponevano il meccanismo del payback per il superamento dei tetti di spesa sanitaria negli anni 2015-2018. Il Tribunale ha respinto gran parte delle doglianze, ritenendo che il sistema di ripiano fosse sufficientemente previsto dalla legge fin dal 2015 e noto agli operatori. È stata riconosciuta la natura vincolata e tecnica degli atti regionali di riparto tra i fornitori, escludendo così la giurisdizione del giudice amministrativo su questi ultimi atti e affermando la competenza del giudice ordinario. Spese compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la legittimità del sistema di payback per i dispositivi medici, con cui le aziende sono obbligate a concorrere al ripiano della spesa sanitaria eccedente i tetti fissati dalla normativa. Il TAR rileva che la disciplina, pur se attuata con provvedimenti sopravvenuti rispetto all'avvio delle gare, era chiara e prevedibile per gli operatori del settore fin dal 2015; pertanto la retroattività lamentata non sussiste. Il calcolo è stato eseguito secondo criteri trasparenti e predeterminati dalla legge e relativi decreti attuativi. Anche la quota di ripiano riferita alle singole aziende tiene conto del fatturato al lordo dell’IVA, come previsto dalla legge. Gli atti adottati a livello regionale non comportano esercizio di poteri discrezionali, ma sono vincolati e attuativi di determinazioni statali: da ciò deriva che le controversie relative a questi atti vanno devolute al giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto diritti soggettivi patrimoniali e non interessi legittimi. Il ricorso è dunque in parte infondato (quanto alla legittimità delle regole generali del payback) e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti regionali di riparto.