Sentenza TAR Lazio sul meccanismo di payback dispositivi medici 2015-2018 – infondatezza e inammissibilità del ricorso contro provvedimenti ministeriali e regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto in parte e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in parte il ricorso della società Microport CRM S.r.l. contro vari provvedimenti ministeriali, regionali e di indirizzo relativi al meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici nelle annualità 2015-2018. Il tribunale ha ritenuto che il sistema del payback era noto e prevedibile dal 2015, che il calcolo del superamento dei tetti e delle relative quote di ripiano era sufficientemente chiaro, e che le imprese non potevano fare affidamento sulla non applicazione del meccanismo. Le Regioni sono risultate meri esecutori di provvedimenti statali senza discrezionalità e le relative controversie spettano al giudice ordinario.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si concentra su due profili principali: la legittimità dei provvedimenti ministeriali e la competenza a decidere sull’elenco delle aziende soggette a payback formato a livello regionale. Il TAR ha escluso la fondatezza delle censure circa la retroattività, la violazione del principio di affidamento, la trasparenza e la corretta istruttoria, osservando che il meccanismo del payback era già chiaro e noto alle imprese sin dal 2015 e che la normativa e i decreti ministeriali fornivano criteri trasparenti di calcolo. Il Tribunale, richiamando anche la Corte costituzionale, ha affermato che non vi è violazione del principio di legalità, irretroattività, partecipazione procedimentale, né dei principi costituzionali ed europei invocati. Quanto all’impugnazione degli atti regionali (decreto Veneto), la sentenza dichiara la carenza di giurisdizione amministrativa, trattandosi di atti meramente ricognitivi e vincolati che danno luogo a diritti soggettivi azionabili solo davanti al giudice ordinario. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in parte qua, mentre il resto delle censure viene respinto nel merito.



