Gara d’appalto e payback dispositivi medici: legittimità del meccanismo di ripiano a carico delle imprese fornitrici e riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso promosso da Microport CRM S.r.l. avverso una serie di provvedimenti statali e regionali relativi al meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015–2018, dichiarando in parte infondati i motivi di legittimità e costituzionalità sollevati dalla società e, per la parte riguardante il provvedimento della Regione Toscana, la propria incompetenza per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. In sintesi, il TAR ha ritenuto che le norme sul payback fossero note e prevedibili dalle imprese sin dal 2015, che le procedure per il calcolo e imputazione degli importi dovuti fossero trasparenti e vincolate, e che il ruolo delle regioni sia stato meramente attuativo, senza margini di discrezionalità. Le domande relative all’illegittimità costituzionale e comunitaria del payback sono state ritenute infondate anche sulla scorta della recente giurisprudenza costituzionale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la contestazione di una impresa fornitrice di dispositivi medici avverso il sistema del payback sanitario, ovvero l’obbligo di ripiano a carico dei fornitori in caso di superamento dei tetti di spesa sanitaria previsti dalla normativa statale. Il TAR chiarisce che il meccanismo payback era noto alle imprese fin dal 2015 e che, pertanto, non sussiste alcuna violazione del legittimo affidamento o retroattività ingiustificata. La Corte costituzionale (sentenza n. 140/2024) ha già dichiarato la legittimità del sistema, sia sotto i profili di diritto interno, sia con riferimento ai principi comunitari. La sentenza approfondisce anche il tema della trasparenza e della partecipazione al procedimento, ritenendo le modalità di calcolo trasparenti e matematiche, e respinge i rilievi su metodologia e competenze delle amministrazioni coinvolte. Sotto il profilo procedurale, il TAR si dichiara privo di giurisdizione sulle determinazioni regionali di riparto degli importi, trattandosi di atti vincolati e meramente ricognitivi che non comportano esercizio di poteri autoritativi: le controversie relative ai pagamenti dovuti sono quindi attribuite al giudice ordinario. Nel complesso, la decisione conferma la piena legittimità e la coerenza costituzionale e comunitaria della disciplina del payback dispositivi medici nel quadro delle gare pubbliche e dei contratti di appalto (che non vengono incisi direttamente dal meccanismo di ripiano, riguardando il payback la sfera patrimoniale delle imprese e non la validità degli esiti di gara).



