Payback dispositivi medici 2015-2018: legittimità del meccanismo, limiti della giurisdizione amministrativa e natura vincolata delle attività regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di Microport CRM S.r.l. contro diversi provvedimenti statali e regionali relativi al meccanismo di ripiano ('payback') per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Il Tribunale ha rigettato nel merito le censure di illegittimità del sistema di payback, ritenendo che il quadro normativo fosse chiaro e noto alle aziende fornitrici, e che la determinazione dei tetti fosse trasparente e non lesiva del principio di affidamento. Invece, per quanto riguarda il decreto della Regione Umbria, il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, qualificando l'attività regionale come vincolata, meramente ricognitiva e riepilogativa, fonte di diritti soggettivi da far valere davanti al giudice ordinario e non davanti a quello amministrativo.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su due motivi principali. Da un lato, viene esclusa l'illegittimità del meccanismo di payback, affermando che le imprese erano a conoscenza sin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e delle relative conseguenze in caso di sforamento. Il principio di legittimo affidamento e la trasparenza procedurale sono stati comunque rispettati: il calcolo dei tetti di spesa e delle quote di ripiano risulta dettagliato e matematicamente comprensibile. Dall'altro lato, il Tribunale ritiene che i decreti regionali di attuazione del payback abbiano natura vincolata e meramente esecutiva, limitandosi alla ricognizione e suddivisione dell’onere di ripiano già determinato a livello statale, senza margini di discrezionalità. Di conseguenza, i relativi contenziosi attengono a diritti soggettivi patrimoniali, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo. Per tali ragioni, la parte del ricorso relativa agli atti regionali è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre il resto è stato respinto nel merito.



