Payback dispositivi medici 2015-2018: infondatezza ricorso e riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso presentato da una società fornitrice di dispositivi medici contro diversi atti ministeriali e regionali relativi al meccanismo del cosiddetto payback per il superamento dei tetti di spesa sanitaria negli anni 2015-2018. Il Tribunale ha dichiarato per la maggior parte infondati i motivi sollevati dalla ricorrente riguardo alla presunta retroattività, mancanza di trasparenza e violazione dei principi dell'evidenza pubblica, ritenendo che il quadro normativo di riferimento fosse già chiaro agli operatori fin dal 2015. Ha inoltre affermato che la determinazione degli importi dovuti è avvenuta secondo procedure trasparenti e predeterminate dalla legge. Tuttavia, nella parte in cui la società ha impugnato il provvedimento regionale del Veneto che si limita a ripartire pro-quota il payback fra le aziende, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario perché si tratta di attività vincolata e non discrezionale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che il meccanismo del payback per i dispositivi medici, così come delineato dalla normativa e dai decreti ministeriali applicabili agli anni 2015-2018, era conoscibile e prevedibile dagli operatori economici già dal 2015, e pertanto non è leso il principio di legittimo affidamento né quello di irretroattività. Le modalità di calcolo e la procedura seguita dalle amministrazioni per la quantificazione degli importi dovuti sono giudicate trasparenti, tecniche e vincolate, senza margini di discrezionalità. Il TAR ribadisce che il payback non incide sulle dinamiche delle procedure di gara pubblica, intervenendo invece solo ab externo sulla sfera patrimoniale delle imprese fornitrici, senza modificare ex post le condizioni contrattuali. Riguardo ai provvedimenti regionali di ripartizione degli importi, il TAR rileva che si tratta di atti meramente esecutivi e ricognitivi, attuati nell’ambito di un rapporto ormai paritario e non autoritativo tra amministrazione e imprese, con conseguente spostamento della giurisdizione sul giudice ordinario (essendo oggetto di contestazione solo il diritto soggettivo dell'impresa in un’attività vincolata). La sentenza conferma che il riparto di giurisdizione va stabilito in base al petitum sostanziale della controversia. Le doglianze procedurali e di diritto sostanziale sollevate dalla ricorrente vengono ritenute infondate sulla base sia della normativa primaria sia dei principi costituzionali già confermati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa e civile.



