28/08/2025
Art. 2Art. 10Art. 95Art. 96Art. 97Art. 98

Esclusione da Gara d’Appalto per Violazione Grave e Non Definitivamente Accertata degli Obblighi Fiscali: Il Caso SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l. – TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, Sentenza del 2 luglio 2025

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) guidato da SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l. contro il provvedimento di esclusione da una gara bandita dal Comune di Viterbo per il servizio di igiene urbana. L’esclusione era fondata sull'accertata sussistenza, in capo alla mandataria SEA, di una grave violazione tributaria non ancora definitivamente accertata. Il Tribunale ha confermato che l’avviso di accertamento notificato a SEA rientra tra le cause di esclusione facoltativa previste dall’art. 95 del Codice degli Appalti, che la stazione appaltante ha correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica, e che la successiva ritrattazione in autotutela dell'Agenzia delle Entrate non era sufficiente a far venir meno il presupposto della decisione di esclusione. È stata ritenuta infondata anche la richiesta di sostituzione della mandataria ex art. 97, in quanto la causa escludente non era stata dichiarata al momento della presentazione dell’offerta.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara dell’RTI SEA Servizi Ecologici Ambientali-Iseda S.r.l., in quanto la Stazione Appaltante (Comune di Viterbo) aveva ragionevolmente valutato come integrata una grave violazione fiscale non definitivamente accertata ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 36/2023. Il TAR ha sottolineato che l’avviso di accertamento notificato a SEA S.r.l. (relativo a una responsabilità solidale per debiti tributari ex art. 14, d.lgs. 472/1997) costituiva un atto idoneo a integrare la fattispecie prevista dall’Allegato II.10, con importo superiore alle soglie di gravità. Il fatto che l’Agenzia delle Entrate avesse successivamente annullato in autotutela la certificazione di irregolarità fiscale non era, secondo il Tribunale, sufficiente a privare di fondamento il provvedimento di esclusione, dato che la posizione fiscale della società era già stata accertata come gravemente irregolare in primo e secondo grado dinanzi ai giudici tributari, con importi di rilevante entità. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la richiesta della Stazione Appaltante di prove sulla solidità economica e finanziaria della mandataria e ha respinto la censura sull’aspetto dichiarativo, valorizzando il principio di autoresponsabilità e l’onere di comunicare cause di esclusione (art. 96). Quanto alla possibilità, ai sensi dell’art. 97, di sostituire la mandataria colpita dalla causa escludente, il Tribunale ha negato l’applicabilità di questa possibilità poiché l’RTI non aveva dichiarato la causa escludente e non aveva adottato tempestivamente le misure richieste dalla norma. Il ricorso è stato integralmente respinto e le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Il TAR richiama il principio della fiducia (art. 2) per sottolineare la base di correttezza e collaborazione tra operatori economici e stazione appaltante. La mancata comunicazione di una situazione rilevante ai fini della valutazione di affidabilità è ritenuta violativa di tale principio, giustificando la valutazione negativa sulla condotta dell’operatore escluso.

Articolo 10

L’articolo viene richiamato per ribadire che le cause di esclusione sono tassative e che la stazione appaltante ha agito in coerenza con il quadro normativo, escludendo l’operatore solo per una causa prevista dal Codice (grave violazione fiscale non definitivamente accertata). Il TAR sottolinea infatti il rispetto del principio di tassatività sancito dall’art. 10.

Articolo 95

È il fulcro della decisione: la stazione appaltante può escludere, anche in via non automatica e discrezionale, un operatore per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. Il TAR ha ritenuto che l’avviso di accertamento notificato a SEA S.r.l., confermato in due gradi di giudizio tributario e di importo superiore alle soglie di gravità (art. 3 Allegato II.10), legittimasse l’esclusione ex art. 95, comma 2.

Articolo 96

Il TAR analizza il dovere dichiarativo imposto dall’art. 96, comma 14: la società avrebbe dovuto comunicare la propria situazione debitoria che poteva integrare una causa di esclusione ex art. 95. La mancata comunicazione è valutata come elemento negativo ai fini dell’affidabilità, benché non costituisca da sola causa di esclusione automatica.

Articolo 97

Viene invocato dal ricorrente per chiedere la sostituzione del componente colpito dalla causa di esclusione; il TAR respinge la richiesta ritenendo che la sostituzione sia ammessa solo se la causa è comunicata e le misure sono adottate tempestivamente, circostanza assente nel caso concreto.

Articolo 98

Il provvedimento di esclusione richiama anche l’art. 98 perché la condotta omissiva in tema dichiarativo può incidere sulla valutazione di illecito professionale grave e quindi sull’affidabilità dell’operatore. Il TAR conferma che tale comportamento può essere valorizzato nell’ambito della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante.

Articoli di riferimento