Cancellazione annotazione ANAC per mancato contraddittorio nel casellario informatico: cessazione della materia del contendere
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere in un ricorso presentato da Micor S.r.l. contro un'annotazione ANAC nel casellario informatico, conseguente alla risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento. L'annotazione non era stata comunicata all'interessata e non prevedeva alcun contraddittorio, in violazione delle garanzie procedimentali. L'ANAC, dopo l'avvio del giudizio, ha cancellato l'annotazione e il TAR ha compensato integralmente le spese di giudizio, ordinando solo il rimborso del contributo unificato.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema del diritto dell'operatore economico ad essere informato e a partecipare al procedimento che porta all'iscrizione di annotazioni negative nel casellario informatico tenuto da ANAC. Micor S.r.l. aveva contestato la mancata comunicazione di avvio procedimento e l'assenza di contraddittorio riguardo all'annotazione relativa alla risoluzione di un appalto pubblico per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del Codice degli appalti. Il TAR rileva che, nelle more del giudizio e a fronte delle dichiarazioni di illegittimità del regolamento ANAC già pronunciate su casi analoghi, l'Autorità ha provveduto a cancellare l'annotazione. Pertanto, l'interesse della ricorrente è stato integralmente soddisfatto (cessazione della materia del contendere). Il giudice ritiene che l'ANAC abbia agito entro termini ragionevoli, e compensa le spese, salvo il rimborso del contributo unificato.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 122 disciplina le condizioni e le modalità di risoluzione dei contratti di appalto, compresi i casi di grave inadempimento dell'operatore economico. In questa sentenza, la risoluzione del contratto con Micor S.r.l. da parte dell'ASL Roma 4 è avvenuta ai sensi di tale articolo a causa di gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'impresa, costituendo il presupposto per l'annotazione ANAC poi contestata. La norma è richiamata per giustificare l'avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico, ma la sentenza si concentra sulla necessità di rispettare le garanzie procedimentali (comunicazione e contraddittorio) in capo all'operatore destinatario dell'annotazione.



