Sentenza TAR Lazio sul payback dispositivi medici: infondatezza dei motivi di illegittimità, difetto di giurisdizione sugli atti regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro la richiesta di ripiano ('payback') per il superamento dei tetti di spesa sanitaria regionale degli anni 2015-2018. La società contestava vari vizi procedurali e di merito, lamentando, tra l’altro, retroattività delle regole, violazione di principi di trasparenza ed eguale trattamento, e lesione di diritti costituzionali. Il TAR ha respinto le censure relative agli atti statali, ritenendo il meccanismo conforme alla legge e alla Costituzione sulla scorta dei più recenti arresti della Corte costituzionale. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione: la controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale derivante da attività vincolata e non autoritativa della Regione, da far valere dinanzi al giudice ordinario. La causa potrà essere riassunta in quella sede. Le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
Il Collegio ha ricostruito in dettaglio la disciplina normativa e giurisprudenziale del payback dispositivi medici, citando le principali tappe legislative (d.l. 78/2015, conferenze Stato-Regioni, decreti ministeriali) e i recenti interventi della Corte costituzionale (nn. 139 e 140/2024), che hanno ribadito la legittimità del meccanismo di ripiano anche rispetto ai principi di affidamento, proporzionalità e irretroattività. Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze elevate contro la disciplina e gli atti statali: la normativa era nota e accessibile dal 2015; la previsione del payback non ha natura tributaria ma solidaristica; la fissazione dei tetti e i criteri di calcolo sono sufficientemente chiari e privi di profili arbitrari; non c’è violazione di principi di trasparenza, concorrenza e affidamento. Quanto all’atto regionale applicativo (determinazione di importi da versare), il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, perché quell’atto si traduce in un’attività tecnico-contabile esecutiva di quanto già definito a livello statale; il rapporto tra Regione e impresa diventa paritetico e patrimoniale, tutelabile come diritto soggettivo davanti al giudice ordinario e non più come interesse legittimo davanti al giudice amministrativo. Resta ferma la possibilità per la ricorrente di proporre le proprie ragioni (per es. errori di calcolo) davanti al giudice ordinario. Le spese sono integralmente compensate data la complessità della materia.



