Rigetto e Inammissibilità del Ricorso su Payback Dispositivi Medici (2015-2018) e Definizione del Riparto di Giurisdizione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti statali e regionali che imponevano il pagamento di una quota del superamento del tetto di spesa sanitaria (c.d. payback) per gli anni 2015-2018. Il TAR ha ritenuto infondate le censure rivolte ai provvedimenti e alla normativa statale, confermando la legittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo del payback, alla luce anche dei recenti pronunciamenti della Corte costituzionale. Per quanto riguarda i provvedimenti regionali applicativi, la sentenza ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario, trattandosi di atti meramente esecutivi e vincolati, che danno origine a rapporti obbligatori paritetici tra Regione e impresa.
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta il sistema di payback applicato alle forniture di dispositivi medici al servizio sanitario nazionale, in particolare per le annualità 2015-2018, e le relative contestazioni in punto di legittimità costituzionale, europea e rispetto ai principi di buona amministrazione e affidamento degli operatori economici. Il TAR conferma che già dal 2015 il meccanismo e le sue regole fossero pienamente conoscibili dalle imprese e che il successivo sviluppo attuativo (fissazione dei tetti regionali, modalità di calcolo e ripartizione, riduzioni previste da decreti successivi e intervento della Corte costituzionale) non abbia introdotto profili di irragionevolezza, lesione dell'affidamento o retroattività lesiva. Le domande relative agli atti statali sono respinte, ritenendole infondate sulla base delle coordinate legislative e giurisprudenziali attuali, inclusa la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024. Per i provvedimenti regionali che si limitano alla quantificazione del dovuto sulla base di criteri vincolati, il TAR si è dichiarato incompetente a favore del giudice ordinario, in quanto si verte su diritti soggettivi senza esercizio di potere autoritativo. La sentenza consente dunque alle imprese di riproporre eventuali doglianze relative all'importo dovuto davanti al giudice civile. Spese compensate per la peculiarità e complessità della questione.



