Sentenza TAR Lazio sul payback dispositivi medici 2015-2018: infondatezza dei rilievi costituzionali e difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso presentato da una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti statali e regionali relativi al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 (cd. payback), confermando la legittimità della normativa e degli atti statali impugnati e dichiarando invece l’inammissibilità per difetto di giurisdizione nei confronti degli atti regionali. La società lamentava violazioni dei principi di trasparenza, buon andamento, diritto di difesa e legittimo affidamento, oltre a profili di illegittimità costituzionale e comunitaria del sistema payback. Il giudice amministrativo, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e le proprie precedenti decisioni, ha respinto, in quanto infondate, le doglianze relative agli atti statali e ha rimesso al giudice ordinario la cognizione sulle questioni relative agli atti regionali, ritenuti meri accertamenti tecnici privi di discrezionalità amministrativa. La sentenza sottolinea la conoscibilità ex ante del meccanismo di ripiano per i fornitori sin dal 2015 e la ragionevolezza della disciplina, anche alla luce dell’intervento del legislatore e della giurisprudenza costituzionale che ne hanno consolidato la cornice legale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema della legittimità del cosiddetto meccanismo del payback per dispositivi medici, ovvero l’obbligo di compartecipazione delle aziende fornitrici al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa sanitaria regionale. Il TAR Lazio, riconsiderando sia i profili di legittimità degli atti statali sia quelli costituzionali e comunitari, respinge le censure della ricorrente affermando che: (a) la disciplina payback era nota e prevedibile già dal 2015, quindi non vi è violazione dell’affidamento né retroattività vietata; (b) il meccanismo è proporzionato e giustificato dall’interesse generale al contenimento della spesa sanitaria; (c) la determinazione degli importi e l’individuazione delle aziende è avvenuta secondo criteri oggettivi e trasparenti fissati dalla legge e dagli atti ministeriali; (d) il contributo richiesto alle imprese ha natura di prestazione patrimoniale coattiva, ma non di tributo, e non viola la riserva di legge. Per gli atti regionali, invece, il TAR si dichiara privo di giurisdizione, poiché le Regioni svolgono un’attività vincolata e tecnica di recepimento dei dati e quantificazione degli importi, senza esercizio di discrezionalità. In tali circostanze, la controversia diviene di natura civilistica patrimoniale e va devoluta al giudice ordinario. Il TAR conclude che il ricorso è infondato nella parte relativa agli atti statali e inammissibile per difetto di giurisdizione sugli atti regionali, con possibilità per la società di riassumere la causa davanti al giudice competente.



