28/08/2026

Payback dispositivi medici: legittimità costituzionale e riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di tetto di spesa regionale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti statali riguardanti il payback del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018. Il Tribunale ha dichiarato infondate le censure di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con i principi del Codice degli Appalti e del diritto europeo, richiamando pronunce della Corte costituzionale che hanno ritenuto il meccanismo ragionevole, proporzionato e conforme alla legge. Per quanto riguarda l’impugnazione degli atti regionali (la determinazione puntuale delle somme dovute), il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione, individuando la competenza del giudice ordinario, trattandosi di obbligazioni patrimoniali vincolate e non di atti espressione di discrezionalità amministrativa.

Spiegazione Dettagliata

La decisione affronta il complesso sistema del payback per i dispositivi medici, introdotto per redistribuire tra imprese e regioni il costo delle eccedenze nella spesa sanitaria. La ricorrente lamentava difetti procedurali, lesioni dei propri diritti e incompatibilità del sistema con i principi di affidamento e trasparenza, contestando la retroattività e la quantificazione degli importi. Il TAR, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e 140 del 2024, ha affermato che il payback è stato conosciuto dagli operatori del settore sin dal 2015, non viola i principi di affidamento e di irretroattività e si configura come un contributo solidaristico non di natura tributaria, imposto con sufficiente chiarezza da norme primarie. Riguardo le doglianze sulla mancata trasparenza e sul presunto vizio dei provvedimenti attuativi, il giudice ha ritenuto che la normativa e i decreti ministeriali forniscono criteri sufficientemente chiari, e che eventuali contestazioni sul calcolo delle somme spettano al giudice ordinario, dato il carattere vincolato e meramente ricognitivo dell’attività regionale. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.