28/08/2026

Illegittimità degli atti statali sul payback dispositivi medici: rigetto del ricorso e inammissibilità per difetto di giurisdizione sugli atti regionali

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti statali che imponevano l’obbligo di ripiano (‘payback’) dello sforamento dei tetti di spesa sanitaria per gli anni 2015-2018, dichiarando invece inammissibile il ricorso contro gli atti regionali per difetto di giurisdizione. Secondo la sentenza, la disciplina del payback è ragionevole e conforme ai principi costituzionali ed europei, in quanto era nota fin dal 2015, non determina profili di irragionevolezza o retroattività lesiva né viola principi dell’evidenza pubblica. Le controversie aventi a oggetto la determinazione delle somme dovute alle Regioni dovranno essere proposte davanti al Giudice ordinario.

Spiegazione Dettagliata

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale del cosiddetto payback sui dispositivi medici, statuendo la legittimità costituzionale e la coerenza della disciplina sia rispetto ai principi interni che comunitari. La Corte Costituzionale, con due recenti pronunce (nn. 139 e 140/2024), ha escluso la violazione di principi come il legittimo affidamento, il divieto di retroattività, la capacità contributiva e la libertà di impresa, ritenendo invece il meccanismo coerente con le finalità di razionalizzazione della spesa pubblica. Il TAR ha ribadito che la determinazione dei tetti, la quantificazione dello sforamento e la quota a carico delle aziende sono elementi predeterminati dalla legge e dai decreti attuativi, senza margini di discrezionalità per le Regioni, a cui spetta solo un ruolo attuativo e tecnico. Da ciò consegue che la posizione della ricorrente, rispetto agli atti regionali di imposizione del payback, è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, e che la relativa controversia deve essere portata dinanzi al Giudice ordinario e non al Giudice amministrativo. Le domande contro i provvedimenti statali sono invece state respinte per infondatezza. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni. La sentenza richiama e fa propri i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale recente.