Sentenza TAR Lazio: Legittimità del meccanismo payback dispositivi medici 2015-2018 e riparto di giurisdizione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro il decreto regionale che imponeva il pagamento del payback per lo sforamento dei tetti di spesa sanitaria negli anni 2015-2018. Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure contro gli atti statali che disciplinano il payback, riconoscendone la legittimità anche alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte di ricorso rivolta contro il decreto regionale attuativo, statuendo la competenza del giudice ordinario sulle controversie relative all'obbligo di pagamento derivante dagli atti regionali. Le spese sono integralmente compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di payback per dispositivi medici forniti al SSN. Dopo aver ricostruito il meccanismo – che prevede un tetto di spesa nazionale e regionale e il concorso economico delle aziende fornitrici in caso di sforamento – il TAR respinge come infondati i motivi di illegittimità costituzionale e amministrativa sollevati contro gli atti statali (decreti ministeriali, linee guida, accordi in Conferenza Stato-Regioni). In particolare, il Collegio richiama le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140/2024, che giudicano ragionevole, proporzionato e legittimo il sistema del payback, anche nel suo impatto retroattivo e nella sua applicazione ex lege ai rapporti in essere, in quanto noto alle aziende già dal 2015. Sul piano amministrativo, il TAR rileva che il procedimento e i criteri sono stati correttamente disciplinati e non sussiste una lesione dei principi di trasparenza, partecipazione, economicità o affidamento. Tuttavia, il TAR dichiara inammissibile la parte di ricorso contro il provvedimento applicativo della Regione, evidenziando che quest’ultimo è un atto vincolato, privo di discrezionalità, con effetti meramente ricognitivi sul quantum debeatur e che fa sorgere un diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario. Pertanto, la giurisdizione in ordine alla contestazione dell’importo dovuto compete al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. La causa potrà essere riassunta avanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla legge.



