Payback dispositivi medici: legittimità della disciplina nazionale e difetto di giurisdizione sugli atti regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Microport Crm S.r.l., che aveva impugnato provvedimenti statali e regionali relativi all'obbligo di payback per lo sfondamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, dichiarando l’inammissibilità della domanda contro gli atti regionali per difetto di giurisdizione. Il Tribunale riconosce la legittimità della normativa nazionale e dei decreti ministeriali che regolano il payback, alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale, e chiarisce che eventuali contestazioni relative agli atti regionali devono essere rivolte al Giudice ordinario. Le questioni di costituzionalità e i motivi di merito sono respinti; le spese sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema del meccanismo del payback che impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici di concorrere al ripiano della spesa sanitaria in caso di sforamento dei tetti prefissati. Il ricorso di Microport Crm S.r.l. veniva articolato su molteplici profili di illegittimità, costituzionali e procedurali, dei provvedimenti impugnati, lamentando violazione dei principi di trasparenza, buona amministrazione, diritto di difesa e affidamento, nonché la presunta natura tributaria e retroattiva del prelievo. Il TAR ripercorre la normativa e la giurisprudenza, citando in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140/2024 che hanno dichiarato la legittimità del meccanismo del payback e hanno escluso la violazione dei principi di proporzionalità, irretroattività e legittimo affidamento. Il TAR afferma la chiarezza della disciplina legislativa e regolamentare e il carattere vincolato e meramente ricognitivo dei provvedimenti regionali, per i quali la controversia attiene a diritti patrimoniali e non a interessi legittimi, radicando così la giurisdizione in capo al Giudice ordinario. In sintesi, la domanda è respinta per la parte afferente agli atti statali e dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente agli atti regionali. Le spese sono compensate per la particolare complessità della questione.



