Legittimità dell’aggiudicazione e delle formule di valutazione delle offerte tecniche ed economiche in una gara per somministrazione di personale – Rigetto del ricorso avverso criteri e modalità di attribuzione dei punteggi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale presentato da una società partecipante alla gara indetta da Ferservizi S.p.A. per la somministrazione di personale a tempo determinato. La ricorrente lamentava, tra l’altro, l’illegittimità della valutazione tecnica e della formula utilizzata per attribuire il punteggio economico, nonché la violazione della par condicio per il presunto uso irregolare di tabelle nelle offerte delle aggiudicatarie. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze: la valutazione tecnica è espressione di discrezionalità della commissione e non presenta profili di illogicità; la formula economica rientra nella discrezionalità amministrativa e risulta coerente con l’appalto; le irregolarità formali non comportano l’esclusione degli operatori non essendo cause tassative di esclusione. Il ricorso incidentale della controinteressata, volto a far dichiarare anomala l’offerta della ricorrente, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione del rigetto del ricorso principale.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio chiarisce che le scelte della stazione appaltante sia nella valutazione delle offerte tecniche sia nel disegno della formula per l’attribuzione del punteggio economico rientrano nell’ambito della discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o arbitrarietà. In particolare, la commissione può attribuire punteggi differenti nei criteri tabellari rispetto a quelli discrezionali, senza che ciò implichi contraddittorietà. Riguardo al punteggio economico, la formula utilizzata, anche se attenua il peso del prezzo, è legittima quando risponde alle caratteristiche dell’appalto e non svuota del tutto la concorrenza sul parametro economico. Le censure sulle modalità di redazione delle offerte tecniche (ad esempio l’uso di tabelle) non sono fondate, essendo le relative prescrizioni solo organizzative e non costituendo aliud pro alio né giustificando esclusioni automatiche, se non espressamente previste dalla legge o dalla lex specialis. Nel corso della causa è stato inoltre chiarito che l’onere di immediata impugnazione delle clausole di gara riguarda solo quelle immediatamente escludenti e non le modalità di valutazione dell’offerta, che sono impugnabili solo dopo la lesione concreta. Infine, il ricorso incidentale sulle offerte anomale è stato dichiarato improcedibile essendo venuto meno l’interesse processuale per effetto del rigetto del ricorso principale.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 è richiamato per la disciplina delle offerte anomale. Nel ricorso incidentale, la controinteressata lamentava la mancata verifica di anomalia sull’offerta della ricorrente principale, sostenendo che la fee offerta era incongrua e che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 110. Il TAR ha rilevato che i presupposti per la verifica di anomalia, come previsti dall’articolo e dalla lex specialis, non sussistevano nel caso concreto in capo alla ricorrente e che la verifica facoltativa di anomalia rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza non ravvisata qui. Peraltro, l’approfondimento sull’anomalia dell’offerta è stato ritenuto ormai privo di interesse dopo il rigetto del ricorso principale, rendendo improcedibile il ricorso incidentale.



