Legittimità dell’annotazione ANAC nel Casellario informatico a seguito di risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti – TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 2026
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un’impresa contro l’annotazione, disposta dall’ANAC nel Casellario informatico, relativa alla risoluzione di un contratto di appalto per servizi di refezione scolastica a causa della violazione di norme igienico-sanitarie. Il Tribunale ha confermato che ANAC, una volta ricevuta la segnalazione da parte della stazione appaltante, deve procedere all’annotazione della 'notizia utile', senza entrare nel merito della risoluzione contrattuale, che spetta ai giudici ordinari. L’annotazione ha funzione informativa e non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore dalle future gare. La domanda subordinata di modifica del contenuto dell’annotazione è stata dichiarata inammissibile.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza la ripartizione delle competenze tra stazione appaltante (che accerta e dispone la risoluzione del contratto) e ANAC (che provvede all'annotazione dell’evento nel Casellario informatico). Il TAR ribadisce che ANAC non può riesaminare o valutare nel merito la legittimità della risoluzione, né valutare la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione tra le parti, essendo tale funzione riservata al giudice civile. Il suo compito è verificare che la notizia non sia manifestamente infondata o inconferente rispetto alle finalità di trasparenza del Casellario. Il provvedimento di annotazione è pertanto un atto dovuto (fatti salvi i casi di manifesta insussistenza dei presupposti) e ha mero valore informativo, lasciando alle stazioni appaltanti che bandiscono nuove gare il compito di valutare l’affidabilità dell’operatore economico. La sentenza sottolinea inoltre che il giudice amministrativo non può modificare direttamente il contenuto dell’annotazione, ma solo annullarla per vizi di legittimità.



