28/10/2025
Art. 13Art. 88Art. 92

Illegittimità della proroga tardiva dei termini in una procedura di asta pubblica per la vendita di beni – Prevalenza dei principi sui meccanismi automatici nei contratti attivi della P.A.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di The Four Company S.r.l. contro l’aggiudicazione di una gara per la vendita di armi dismesse da parte del Ministero della Difesa ad un concorrente che aveva presentato l’offerta solo grazie ad una proroga dei termini comunicata dopo la scadenza originariamente prevista. Il Tribunale ha annullato l’aggiudicazione ritenendo la proroga illegittima sia per la carenza di motivazione che per essere stata disposta oltre il termine perentorio e in assenza dei presupposti previsti. Il TAR ha chiarito che nei contratti cosiddetti attivi della pubblica amministrazione, esclusi dall’applicazione diretta del Codice dei contratti pubblici, valgono solo i principi generali e non le regole di automatismo previste per gli appalti, imponendo però sempre un adeguato rispetto della trasparenza, della par condicio e della motivazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR ha affermato che, trattandosi di vendita di beni pubblici (contratto attivo), non si applicano direttamente le regole del Codice degli Appalti — tra cui l’automatica proroga dei termini in caso di tardivo chiarimento come previsto dall'art. 92 — ma soltanto i principi fondamentali (risultato, fiducia, accesso al mercato) di cui agli artt. 1, 2 e 3. La proroga, inoltre, è stata giudicata illegittima sia perché non adeguatamente motivata (il quesito tardivo cui si voleva rispondere non era supplementare né significativo), sia perché comunicata dopo la scadenza del termine perentorio, in contrasto con le regole di trasparenza e parità tra i concorrenti. Il TAR ha ribadito che una simile riapertura dei termini, a vantaggio di un concorrente non diligente, viola la par condicio e impone l’annullamento dell’aggiudicazione, con subentro in favore del secondo classificato a condizione del possesso dei requisiti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 13

L’articolo viene richiamato per affermare che i contratti attivi della P.A., come la vendita di armi dismesse, sono espressamente esclusi dall’applicazione delle disposizioni specifiche del Codice degli Appalti; tuttavia, devono rispettare i soli principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3 (risultato, fiducia, accesso al mercato). Pertanto, le regole di automatismo sulle proroghe non trovano applicazione, a meno che non siano richiamate espressamente nella lex specialis di gara.

Articolo 88

L’articolo è citato per sottolineare la necessità che le informazioni e i documenti di gara siano pubblicati e resi disponibili agli operatori in modo trasparente e tempestivo, e che informazioni integrative debbano essere fornite con sufficiente anticipo, principio che la stazione appaltante ha richiamato nelle proprie difese a supporto della trasparenza e del rispetto della par condicio.

Articolo 92

L’articolo è stato invocato dalla stazione appaltante e dalla controinteressata come base per l’obbligo (ritenuto da loro vincolato) di prorogare i termini in caso di chiarimenti tardivi. Tuttavia, il TAR chiarisce che, poiché non si applica ai contratti attivi, tale automatismo non sussiste, e che anche se fosse stato applicabile, la proroga avrebbe comunque richiesto una motivazione specifica ed il presupposto di informazioni realmente supplementari e significative, che nella fattispecie mancavano.

Articoli di riferimento