29/01/2026
Art. 106

Legittimità delle Specifiche Tecniche Stringenti nella Gara AGEA per la Fornitura di Biscotti: Rigetto del Ricorso Balconi S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di Balconi S.p.A. contro l’esclusione dalla gara d’appalto indetta da AGEA per la fornitura di biscotti agli indigenti, confermando la legittimità delle clausole tecniche poste nel capitolato. La società aveva contestato la prescrizione di un preciso sistema di confezionamento (flow pack con alette su tutti i lati anche per gli stick interni), ritenendolo sproporzionato e discriminatorio rispetto alle proprie capacità produttive. Il Tribunale ha valutato la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione di requisiti tecnici stringenti se giustificati dall’esigenza di tutela della qualità e conservazione del prodotto, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente e legittima l’esclusione.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR evidenzia che il capitolato di gara richiedeva per i biscotti, oltre alla confezione esterna, anche stick interni sigillati secondo specifiche tecniche di chiusura flow pack, con saldature sia longitudinali che trasversali e presenza di alette su tutti i lati, ritenendola l'unica soluzione in grado di garantire la massima ermeticità e durata del prodotto dopo l’apertura della confezione principale. Balconi S.p.A., che usava per gli stick interni un sistema X-fold ritenuto meno ermetico, sosteneva l’equivalenza funzionale e la sproporzione della clausola, ma il TAR ha ritenuto legittima la richiesta della stazione appaltante, fondata su esigenze tecniche di conservazione e sicurezza alimentare, confermate da relazioni tecniche in atti e dalla prassi di mercato. Il Tribunale ha ribadito la discrezionalità della P.A. nella definizione di requisiti tecnici ‘mirati’ all’oggetto della gara, purché motivati e finalizzati al miglior interesse pubblico. Non è fondato il richiamo al principio di equivalenza, poiché il sistema X-fold non assicura le medesime prestazioni. Il ricorso è quindi infondato e l’esclusione di Balconi S.p.A. legittima; le spese sono compensate per la peculiarità della causa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 106

L’articolo 106 è richiamato in tema di escussione della garanzia provvisoria a seguito dell’esclusione di Balconi S.p.A. dopo la proposta di aggiudicazione. Il TAR conferma che la stazione appaltante ha correttamente operato l’escussione della cauzione provvisoria in quanto la norma stabilisce che la garanzia copre la mancata aggiudicazione o la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’offerente, come avvenuto nel caso in cui la società ha partecipato pur sapendo di non poter rispettare il requisito tecnico richiesto.

Articoli di riferimento