29/05/2026
Art. 110

Legittimità dell'annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per incongruità dell’offerta nella gara per i servizi di pulizia dei musei di Roma Capitale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Impresa Piemonte s.r.l. contro il provvedimento con cui Zètema Progetto Cultura s.r.l. aveva annullato in autotutela l’aggiudicazione a favore di Piemonte per la gara relativa ai servizi di pulizia e sanificazione nei musei di Roma Capitale, successivamente assegnata a BSF S.r.l. Il Tribunale ha ritenuto fondata la valutazione della stazione appaltante circa l’incongruità e aleatorietà dell’offerta di Piemonte, in particolare per la non adeguata dimostrazione della sostenibilità dei costi del lavoro e dei risparmi contributivi, e la mancanza di idonea prova in ordine alle agevolazioni invocate e all’effettivo tasso di assenteismo. Conseguentemente, il ricorso di Impresa Piemonte è stato respinto e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile per difetto di interesse, confermando l’aggiudicazione a BSF e condannando la ricorrente al pagamento delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla legittimità della verifica di anomalia operata da Zètema sull’offerta di Impresa Piemonte, a seguito di istruttoria approfondita e consulenza tecnica, che ha evidenziato una sottostima significativa dei costi della manodopera e un ricorso eccessivo (e non documentato) a sgravi contributivi e a lavoro supplementare. Il TAR ha chiarito che la metodologia seguita da Piemonte, basata su ipotesi teoriche e generiche (anziché su dati aziendali specifici e dimostrabili), non è conforme ai criteri giurisprudenziali e normativi in materia di congruità dell’offerta. In particolare, l’abbattimento degli oneri contributivi non può essere applicato senza concreta prova della minore incidenza rispetto ai valori ministeriali e senza dimostrare che il tasso di assenteismo aziendale sia effettivamente inferiore a quello tabellare. Inoltre, l’offerta è stata ritenuta aleatoria per la previsione irrealistica di svolgimento di una quota eccessiva di ore di lavoro supplementare e per la mancata prova sui requisiti per gli sgravi contributivi. Non essendo emersi vizi procedurali o lesioni dei principi di proporzionalità, congruità e motivazione, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile poiché la posizione della controinteressata (BSF) è rimasta invariata. La decisione rafforza il principio che la verifica di anomalia dell’offerta deve fondarsi su riscontri oggettivi e documentati, tutelando la serietà e la sostenibilità delle offerte negli appalti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 del d.lgs 36/2023 è il cardine della sentenza: regola la verifica delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, imponendo alla stazione appaltante una valutazione rigorosa circa la sostenibilità e serietà dell’offerta, specie per quanto riguarda il rispetto dei costi della manodopera e degli obblighi in materia di lavoro e sicurezza. La sentenza applica tale articolo ritenendo legittimo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, perché Impresa Piemonte non ha fornito giustificazioni concrete, documentate e attendibili sui meccanismi di riduzione dei costi del lavoro, né sulla fattibilità del ricorso a sgravi contributivi e lavoro supplementare. Il TAR ha ribadito che le spiegazioni presentate devono essere rispondenti a criteri oggettivi, e che le discordanze rispetto ai parametri ministeriali devono essere rigorosamente dimostrate, pena l’esclusione dell’offerta ai sensi dell’articolo 110.

Articoli di riferimento