29/05/2026

Sentenza TAR Lazio – Legittimità e competenza giurisdizionale sulle quote di payback dispositivi medici 2015-2018

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso promosso da una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti statali e regionali che determinano le quote di payback dovute per il superamento dei tetti di spesa sanitaria regionale relativi agli anni 2015-2018. Il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla quantificazione dei debiti disposta con atti regionali (che va contestata davanti al giudice ordinario), rigettando nel merito le restanti censure di legittimità costituzionale, comunitaria e procedurale contro la disciplina del payback. Le doglianze dell’azienda sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza (in particolare delle decisioni della Corte costituzionale), che riconosce la ragionevolezza, la proporzionalità e la correttezza della disciplina nazionale sul payback, anche rispetto ai principi europei e costituzionali.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ribadisce la natura prettamente vincolata e tecnica degli atti regionali che quantificano le quote payback, escludendo che essi esprimano poteri autoritativi suscettibili di tutela davanti al TAR e riconoscendo invece la giurisdizione del giudice ordinario. Riguardo alle molteplici censure dell’operatore economico (retroattività, lesione dell’affidamento, violazione di principi UE, libertà di impresa, violazione di pacta sunt servanda, difetto di istruttoria, ingiustizia della prestazione, aiuti di Stato, ecc.), il TAR aderisce in pieno alle motivazioni della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità del sistema payback come misura solidaristica e ragionevole, ampiamente conosciuta dagli operatori sin dal 2015 e adeguatamente disciplinata legislativamente. Le contestazioni sulla riduzione al 48% della quota di payback subordinata alla rinuncia dei ricorsi sono state ritenute irrilevanti per la decisione, non incidendo direttamente sul provvedimento impugnato. La sentenza evidenzia inoltre che il sistema è stato successivamente modificato abbattendo l’onere a carico delle imprese al 25%. Le spese di lite sono compensate per la complessità della materia.