29/09/2025
Art. 49

Legittimità dell'aggiudicazione in deroga al principio di rotazione per servizio di somministrazione alimenti e bevande

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società esclusa contro l’aggiudicazione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande presso il Palazzetto dello Sport di Roma, confermando la legittimità dell’aggiudicazione alla concessionaria uscente. Il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi relativi alla violazione del principio di rotazione, alla presunta assenza di motivazione nell’attribuzione dei punteggi ed ai requisiti di esperienza dell’aggiudicataria. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta tre motivi principali di ricorso. Primo, il TAR ha stabilito che la stazione appaltante ha correttamente applicato il principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 Codice degli Appalti), trattandosi di una situazione con effettiva assenza di alternative nel mercato, dato che solo due operatori hanno presentato offerte e la concessionaria uscente aveva già effettuato affidamenti temporanei per ragioni di urgenza. Escludere la concessionaria uscente avrebbe vanificato la concorrenza e impedito la scelta della migliore offerta qualità-prezzo, in contrasto con i principi generali del Codice degli Appalti. Secondo, la motivazione dei punteggi assegnati alle offerte è stata ritenuta sufficiente e conforme alla giurisprudenza, essendo stati i criteri di valutazione chiari nella lettera di invito. Terzo, il TAR ha ritenuto corretto considerare valido, ai fini dei requisiti di esperienza, anche il servizio già svolto come concessionario uscente, non solo quelli “analoghi”. In conclusione la procedura di aggiudicazione è risultata legittima e non viziata da violazioni normative.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 49

L’articolo 49 sul principio di rotazione è stato il fulcro del primo motivo di ricorso: la ricorrente riteneva illegittima la partecipazione e l’aggiudicazione in favore del concessionario uscente. Il TAR ha invece applicato la deroga prevista dal comma 4 dell’articolo, riconoscendo che – vista la scarsità di offerte concorrenti e l’assenza di alternative concrete – era giustificato invitare ed eventualmente aggiudicare il servizio all’operatore uscente, con la verifica della buona esecuzione del precedente servizio. L’esclusione, secondo il TAR, sarebbe stata formalistica e contraria sia al principio concorrenziale che a quello del risultato, come previsto dallo stesso Codice degli Appalti.

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