Esclusione della giurisdizione amministrativa nelle controversie sull’adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto da un consorzio contro il diniego della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo alle richieste di adeguamento prezzi per un appalto pubblico. Il TAR ha stabilito che la controversia sulla compensazione dei prezzi, prevista in modo automatico dall’art. 26 del D.L. 50/2022, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma spetta al giudice ordinario, poiché la PA non esercita alcun potere autoritativo/discrezionale, agendo in posizione paritetica rispetto all’appaltatore.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla distinzione tra le controversie che coinvolgono l’esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, rientranti nella giurisdizione amministrativa, e quelle in cui la PA agisce come semplice soggetto contraente. Nel caso dell’adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, la legge impone un meccanismo vincolato e automatico, escludendo qualsiasi discrezionalità, e la PA non esercita alcun potere pubblico valutativo. Di conseguenza, la posizione dell’appaltatore è di diritto soggettivo e la controversia deve essere attribuita al giudice ordinario. La sentenza richiama la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 133 c.p.a., per evitare un’estensione indebita della giurisdizione esclusiva amministrativa a materie in cui la PA non agisce come autorità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e le parti possono riproporre la causa davanti al giudice ordinario.



