Rigetto del ricorso contro l’annotazione ANAC e la sanzione per falsa dichiarazione sulla regolarità contributiva in una gara d’appalto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società contro la delibera ANAC che imponeva l’annotazione interdittiva temporanea e una sanzione pecuniaria per aver reso una dichiarazione falsa sull’assolvimento degli obblighi contributivi in sede di gara. Il Tribunale ha ritenuto accertata la falsità dichiarativa e la sussistenza di colpa grave, respingendo le giustificazioni della ricorrente e confermando la legittimità dell’operato dell’ANAC.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’accertata mendacità della dichiarazione presentata dalla società circa la regolarità della propria posizione contributiva alla data di presentazione dell’offerta in gara pubblica. La società aveva sostenuto di essere in buona fede e di aver fatto affidamento su un precedente DURC positivo, ma il TAR ha riconosciuto che l’operatore economico aveva il dovere di attuare tutte le verifiche necessarie sulla propria posizione aggiornata, essendo richiesta una diligenza molto elevata in materia di contratti pubblici. La sanzione e l’annotazione sono state quindi giudicate legittime, anche considerando che la documentazione era stata predisposta da uno stagista su ordine dell’azienda: la responsabilità resta comunque in capo all’operatore economico. Il TAR ha inoltre ritenuto non rilevanti le problematiche ulteriori relative alla mancata dichiarazione di un’annotazione nel Casellario ANAC, confermando che il nucleo della sanzione verteva sulla falsa dichiarazione contributiva.



