30/01/2025
Art. 35Art. 36

Tutela della riservatezza nelle gare d'appalto e limiti all'accesso alle offerte tecniche tra concorrenti

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da Jointly – il Welfare Condiviso S.r.l. contro la decisione della Banca d’Italia di non oscurare alcune parti della sua offerta tecnica ritenute segreti tecnici e commerciali. La Banca d’Italia aveva deciso di rendere accessibile alle altre imprese classificate nei primi cinque posti parti dell’offerta tecnica di Jointly che quest’ultima aveva evidenziato come segreti, ritenendo però tali ragioni non sufficientemente motivate. Il Tribunale ha stabilito che, in considerazione delle peculiarità del settore del welfare aziendale e dell’importanza del know-how aziendale, tali parti dell’offerta devono essere tutelate come segreti tecnici e commerciali e pertanto oscurate nell’ambito della reciproca consultazione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il delicato bilanciamento tra trasparenza delle procedure di gara e tutela dei segreti tecnici e commerciali delle imprese concorrenti. Secondo il Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023), i primi cinque classificati nella graduatoria di gara hanno diritto di accesso reciproco alle offerte tecniche ed economiche, salvo che alcune parti di tali offerte costituiscano segreti tecnici o commerciali debitamente motivati e comprovati, che giustifichino l’oscuramento. Il Tribunale ha precisato che la tutela del segreto deve basarsi su criteri stringenti e prove specifiche secondo quanto previsto anche dal Codice della Proprietà Industriale. Tuttavia, in settori caratterizzati da forte innovazione e competizione basata sul know-how personalizzato (come nel welfare aziendale), la nozione di segreto tecnico e commerciale deve essere interpretata in modo evolutivo, estendendo la tutela a tutto il patrimonio conoscitivo strategico dell’impresa che si traduce in un vantaggio concorrenziale. La Banca d’Italia aveva preso una posizione troppo restrittiva, rigettando l’oscuramento con motivazioni generiche e senza un’analisi approfondita. Pertanto il ricorso è stato accolto e si è disposto che l’offerta tecnica di Jointly venga resa accessibile agli altri concorrenti solo dopo aver oscurato le parti riconosciute come segreti, garantendo così un equo bilanciamento tra diritto alla difesa e protezione della riservatezza aziendale. Infine, il Tribunale ha stabilito che non è necessario attendere la pronuncia della Corte di Giustizia UE sul tema, perché la questione centrale è l’effettiva esistenza o meno dei segreti tecnici o commerciali, e non il bilanciamento fra i diritti che la normativa europea potrebbe richiedere.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è centrale nella vicenda perché disciplina l’accesso agli atti e la possibilità di oscurare parti delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali, su motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente. Nel caso, la ricorrente aveva richiesto l’oscuramento di specifiche parti della propria offerta basandosi su questo articolo; il Tribunale ha esaminato e definito la nozione di segreto tecnico e commerciale alla luce delle previsioni di questo articolo, riconoscendo la fondatezza della richiesta di oscuramento.

Articolo 36

L’articolo 36 regola le norme procedimentali e processuali relative all’accesso alle offerte e agli atti di gara, stabilendo la regola generale di accesso reciproco fra i primi cinque classificati e le eccezioni in caso di segreti tecnici o commerciali. La sentenza analizza nel dettaglio la ‘regola’, ‘eccezione’ e ‘eccezione all’eccezione’ del comma 2, 3 e 5, applicandole al caso concreto: ha rigettato la posizione della stazione appaltante che aveva negato l’oscuramento basandosi su motivate e approfondite valutazioni; ha inoltre spiegato che l’accesso deve essere garantito solamente previa valutazione dell’effettiva esistenza dei segreti tecnici o commerciali, sancendo il diritto all’oscuramento delle parti dell’offerta della ricorrente.

Articoli di riferimento