30/03/2026
Art. 27Art. 59Art. 71Art. 110

Annullamento dell'esclusione dell'RTI Umbra Servizi–Imperial per erronea valutazione dell’anomalia dell’offerta in una procedura aperta per Accordo Quadro ATER Roma

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato l’esclusione dell’RTI Umbra Servizi s.r.l. – Imperial s.r.l. dalla procedura aperta per un Accordo Quadro relativo a servizi di manutenzione, pulizia e lavori per ATER Roma, ritenendo che la stazione appaltante abbia applicato un’errata metodologia nel valutare l’anomalia dell’offerta. In particolare, ATER aveva richiesto che i giustificativi dei costi (in primis la manodopera) fossero parametrati sull’importo massimo dell’accordo quadro, e non sull’importo effettivamente offerto a seguito del ribasso, generando una non corretta valutazione di insostenibilità dell’offerta. Il TAR ha stabilito che la verifica di anomalia deve invece essere condotta confrontando i costi effettivamente offerti con quelli stimati dalla stazione appaltante, secondo le regole della lex specialis. La motivazione della stazione appaltante è stata giudicata illogica e carente. L’esclusione è quindi stata annullata.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla corretta applicazione dei principi e delle norme in materia di verifica di anomalia delle offerte nelle gare pubbliche, in particolare con riferimento ai costi della manodopera e alle modalità di presentazione e valutazione delle offerte nelle procedure ad Accordo Quadro. Il Tar chiarisce che la stazione appaltante non può pretendere che i concorrenti parametrino i loro costi (come la manodopera) all’importo massimo dell’accordo, bensì all’importo effettivamente offerto, in coerenza con la logica dell’offerta al ribasso e con quanto previsto dalla documentazione di gara. La sentenza sottolinea che la valutazione di anomalia è una valutazione tecnica che deve però essere logicamente motivata e analiticamente confrontata con le giustificazioni fornite dal concorrente. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha agito in modo illogico e in contrasto con la lex specialis, non esaminando adeguatamente le giustificazioni e applicando una metodologia non prevista, determinando così un vizio di motivazione e istruttoria che ha portato all’annullamento dell’esclusione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 27

L’articolo 27 è stato richiamato indirettamente perché la lex specialis, disciplinare e atti di gara devono essere resi pubblici secondo le modalità previste dall’articolo stesso. Il TAR sottolinea l’importanza di chiarezza e pubblicità delle regole di gara e delle informazioni, principi che sono stati violati laddove la stazione appaltante ha applicato una metodologia non prevista né esplicitata negli atti pubblicati.

Articolo 59

La disciplina degli accordi quadro (art. 59) è rilevante in quanto la gara oggetto di giudizio era volta alla stipula di un accordo quadro pluriennale. La sentenza evidenzia che i concorrenti devono formulare l’offerta e i costi riferendosi all’importo stimato e al quantitativo di servizi/lavori previsto, non a valori teorici maggiorati, in coerenza con le regole dell’accordo quadro e dell’equilibrio contrattuale previsto dalla norma.

Articolo 71

L’articolo disciplina la procedura aperta, la trasparenza e le tempistiche di presentazione delle offerte. Nella sentenza, questo articolo viene citato per indicare il corretto inquadramento della procedura scelta da ATER e la legittima partecipazione dell’RTI, contestando invece la legittimità della successiva esclusione per anomalia.

Articolo 110

È l’articolo cardine della decisione: disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR richiama la necessità di motivare in modo rigoroso e plausibile le esclusioni per anomalia (art. 110), rilevando che la stazione appaltante ha violato questa disposizione sia applicando una metodologia non coerente con le regole di gara, sia omettendo un’adeguata valutazione delle giustificazioni tecniche presentate dai concorrenti. L’offerta deve essere valutata in concreto rispetto ai costi effettivamente dichiarati e alla capacità dell’operatore di giustificarne la sostenibilità, senza ricorrere a riparametrazioni arbitrarie.

Articoli di riferimento