30/03/2026
Art. 41Art. 71Art. 110

Annullamento dell'esclusione dalla gara per errore metodologico nella verifica di anomalia dell'offerta: illegittimità della valutazione della stazione appaltante sui costi di manodopera

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato l'esclusione della società Vivai Antonio Marrone s.r.l. da una gara d'appalto bandita da ATER Roma per servizi di manutenzione e lavori, rilevando che la stazione appaltante ha adottato una metodologia errata nella valutazione dell’anomalia dell’offerta. L'amministrazione ha infatti parametrato i costi della manodopera sull’importo massimo dell’accordo quadro (€ 16 milioni) anziché sul valore ribassato offerto dalla società (€ 7,7 milioni), assumendo così un criterio non previsto né chiaramente espresso nei documenti di gara. Il TAR ha ritenuto la motivazione dell’esclusione meramente apparente, in quanto non confrontatasi in modo analitico con le dettagliate giustificazioni fornite dall’operatore, ed ha disposto l’annullamento dell’esclusione e degli atti conseguenti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla rilevazione di un vizio di manifesta illogicità e difetto di motivazione nel procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta. Il TAR ha stabilito che la stazione appaltante ha erroneamente richiesto all’operatore economico di giustificare i costi della manodopera rapportandoli all’importo massimo teorico della gara, invece che a quello effettivamente offerto e ribassato. Tale impostazione non trova riscontro nella lex specialis di gara, né nel Codice degli Appalti, e ha portato a una valutazione inattendibile circa la sostenibilità dell’offerta. Inoltre, la commissione si è limitata a riepilogare le giustificazioni dell’operatore senza un effettivo confronto critico, fondando la propria decisione su principi non esplicitati e su una motivazione generica. La sentenza ribadisce il dovere della stazione appaltante di valutare le offerte secondo criteri di ragionevolezza, trasparenza e rispetto delle regole di gara (incluse quelle sui costi della manodopera), non potendo introdurre criteri non previsti e penalizzando così indebitamente gli operatori. Il giudizio di anomalia, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, deve essere sempre motivato in modo puntuale e trasparente. L'annullamento dell’esclusione impone quindi all’amministrazione di rivalutare la posizione dell’operatore attenendosi ai principi indicati dal TAR.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 è stato richiamato, in particolare al comma 14, in relazione all’obbligo di separata indicazione e valutazione dei costi della manodopera. Il TAR ha ribadito che lo scostamento tra il costo della manodopera indicato dall’operatore e quello stimato dalla stazione appaltante deve essere oggetto di un’analisi ragionata e non può essere di per sé causa di esclusione. Solo una motivata verifica della sostenibilità, supportata da giustificazioni dell’operatore, può condurre all’esclusione.

Articolo 71

L’articolo 71 disciplina la procedura aperta, tipologia procedurale utilizzata per la gara in esame. La sentenza richiama tale articolo per sottolineare che la gara è stata indetta secondo questa modalità e che le regole di partecipazione dovevano essere chiare, trasparenti e uguali per tutti gli operatori, senza l’introduzione di criteri o parametri non previsti dai documenti di gara.

Articolo 110

L’articolo 110 è centrale nella sentenza, in quanto disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse e gli obblighi motivazionali delle stazioni appaltanti. Il TAR ha specificato che l’amministrazione è tenuta a svolgere un’analisi concreta e dettagliata delle giustificazioni offerte dall’operatore, verificando la sostenibilità dell’offerta rispetto ai minimi salariali e alla congruità dell’organizzazione aziendale, senza limitarsi a formule generiche o a riparametrazioni arbitrarie. Il mancato rispetto di tali principi determina l’illegittimità dell’esclusione.

Articoli di riferimento