30/03/2026
Art. 71

Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione della gara per il trasporto secondario dei pazienti infermi presso la ASL Roma 6

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Bourelly Health Service S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara indetta dalla ASL Roma 6 per l’affidamento triennale del servizio di trasporto secondario pazienti in ambulanza, aggiudicata in favore del RTI guidato da Florida Care Società Cooperativa Sociale. Il giudice ha ritenuto infondate tutte le censure avanzate dalla ricorrente, sia di carattere formale (sottoscrizioni delle offerte, dichiarazione dei costi di manodopera), sia sostanziale (assenza di obbligazioni sulla clausola sociale e carenze documentali), sia circa presunti collegamenti tra offerte imputabili a un unico centro decisionale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che nelle procedure di gara d’appalto la valutazione degli elementi formali va contemperata con il principio del risultato, privilegiando la sostanza dell’offerta sulla mera forma, purché siano assicurate certezza e trasparenza degli atti negoziali. La sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese riunite in RTI è sufficiente per la validità dell’offerta. Le omissioni formali, se non incidono sul contenuto sostanziale dell’offerta, non possono comportare l’esclusione dalla procedura. Inoltre, la contestazione circa l’assenza di una vera clausola sociale o di documentazione relativa alle ambulanze è stata respinta poiché la documentazione esibita ha dimostrato la presenza degli impegni richiesti e delle carte di circolazione, sebbene oscurate nella copia agli atti. Infine, la censura circa l’esistenza di un unico centro decisionale tra le prime due classificate è stata ritenuta non dimostrata, mancando elementi univoci e gravi che indichino condizionamenti reciproci violando la segretezza dell’offerta. Il TAR, ribadendo un indirizzo rigoroso della giurisprudenza, sottolinea che l’onere della prova in questi casi è particolarmente stringente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 disciplina la procedura aperta, applicata correttamente dalla ASL Roma 6 nell’indire la gara; la ricorrente non ha contestato la procedura in sé, ma la legittimità dell’aggiudicazione. La sentenza riconosce la correttezza formale e sostanziale della procedura (come previsto dall’art. 71), giudicando i rilievi meramente formali avanzati dalla ricorrente non idonei a determinare l’esclusione dell’aggiudicatario.

Articoli di riferimento