Annullamento dell'aggiudicazione per violazione dei requisiti minimi e principio di equivalenza nella gara per 'Cage Cervicale' presso il Policlinico Umberto I
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società High Tech Screw S.r.l., annullando l'aggiudicazione del lotto 25 della gara per 'Cage Cervicale' a favore di HD Hospital Device S.r.l., poiché quest'ultima aveva presentato un prodotto privo delle caratteristiche tecniche minime imposte dalla lex specialis e senza fornire idonea dimostrazione tecnica dell'equivalenza. La Commissione di gara ha illegittimamente attribuito il punteggio senza un'adeguata valutazione e motivazione dell'equivalenza funzionale, sovrapponendo i giudizi di ammissibilità e attribuzione del punteggio. Il contratto stipulato è dichiarato inefficace e la stazione appaltante dovrà procedere a nuova aggiudicazione in favore della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che il principio di equivalenza consente l'ammissione in gara di prodotti che, pur non perfettamente conformi alle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, ne soddisfino la finalità, purché non si tratti di un 'aliud pro alio' (prodotto sostanzialmente diverso). Tuttavia, questa possibilità trova un limite nei requisiti tecnici minimi previsti in modo esplicito dagli atti di gara, che costituiscono condizione oggettiva di partecipazione e sono indispensabili per garantire un confronto equo tra i concorrenti. Nel caso di specie, la commissione di gara non ha accertato formalmente né motivato l'equivalenza delle prestazioni offerte dalla controinteressata rispetto alle condizioni minime richieste, né la concorrente ha fornito i mezzi di prova richiesti dal disciplinare (ai sensi anche dell’art. 105 del Codice degli appalti). La commissione ha invece proceduto solo implicitamente a valutare l'equivalenza e ha attribuito il punteggio tecnico anche laddove vi era solo 'parziale' corrispondenza, in assenza della necessaria istruttoria e motivazione. Questo modus operandi ha violato il principio di par condicio, e la sentenza impone la riedizione della gara con aggiudicazione in favore della ricorrente, riservando una funzione garantistica alla valutazione sui requisiti minimi e sull'offerta tecnica equivalente.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 105 viene richiamato in relazione all'onere, posto in capo all'operatore che intenda proporre soluzioni equivalenti, di allegare all'offerta idonei mezzi di prova (tra cui rapporti di prova, certificazioni, ecc.) che dimostrino la corrispondenza funzionale delle soluzioni offerte ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Nella sentenza, la violazione formale e sostanziale di tale obbligo — ossia la mancata produzione dei mezzi di prova richiesti e la mancata motivazione della commissione circa l'equivalenza — ha condotto all'annullamento dell'aggiudicazione e alla dichiarazione di inefficacia del contratto. La norma, quindi, è stata interpretata in senso rigoroso a tutela della trasparenza e della parità di trattamento tra i concorrenti, escludendo l’ammissibilità di offerte non adeguatamente comprovate né valutate secondo le regole previste dai documenti di gara e dalla legge.



