Annullamento dell’aggiudicazione per mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime e del principio di equivalenza in gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato l’aggiudicazione del lotto n. 13 in una gara per dispositivi medici, ritenendo fondato il ricorso della seconda classificata, High Tech Screw S.r.l. La commissione di gara aveva attribuito il punteggio anche all’offerta della vincitrice (HD Hospital Device S.r.l.) nonostante la mancanza di caratteristiche tecniche minime richieste dal disciplinare di gara e senza idonea dichiarazione o comprovazione dell’equivalenza tecnica. La motivazione di equivalenza funzionale era assente o solo implicita, in violazione delle regole della lex specialis. Il Tribunale ha ordinato la nuova aggiudicazione in favore della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema dell’applicazione del principio di equivalenza nelle gare pubbliche, ribadendo che esso consente la partecipazione di prodotti diversi da quelli indicati nella lex specialis solo se soddisfano le stesse finalità e funzionalità richieste dall’amministrazione. Tuttavia, il principio non si applica alle caratteristiche tecniche minime espressamente richieste come strutturali dal capitolato e dal disciplinare di gara. Quando l’operatore intende offrire un prodotto equivalente, deve fornire, ai sensi delle regole di gara, una dichiarazione e una documentazione adeguata a dimostrarne l’equivalenza. Nel caso di specie tali requisiti non erano soddisfatti: mancavano sia le caratteristiche minime che l’onere dichiarativo e giustificativo richiesto dalla lex specialis e dalla normativa (anche in relazione all’art. 105 D.Lgs. 36/2023 sui mezzi di prova). La commissione ha commesso l’errore di sovrapporre il giudizio di equivalenza con la mera attribuzione dei punteggi, senza una previa, esplicita verifica dell’ammissibilità tecnica delle offerte, condizione necessaria e preliminare rispetto alla valutazione comparativa. La decisione quindi tutela il rispetto delle regole di gara, la par condicio tra i partecipanti e il corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte della commissione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 105 disciplina i mezzi di prova (tra cui certificazioni e rapporti di prova) che gli operatori devono produrre per dimostrare il rispetto delle caratteristiche tecniche richieste o la sussistenza dell’equivalenza tecnica nelle offerte. Nel caso di specie, il disciplinare richiedeva espressamente che, in caso di offerta equivalente, l’operatore producesse adeguata documentazione o mezzi di prova come previsto dall’art. 105 D.Lgs. 36/2023. Essendo tale documentazione e dichiarazione assente nell’offerta aggiudicataria, la commissione avrebbe dovuto escluderla dalla gara. L’articolo viene così richiamato quale base normativa per la verifica concreta del rispetto delle caratteristiche tecniche minime e dell’equivalenza tecnica.



