Illegittimità dell’aggiudicazione per mancata rispondenza ai requisiti minimi e inadeguata applicazione del principio di equivalenza in gara pubblica (Lotto 14, Policlinico Umberto I Roma)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società High Tech Screw S.r.l. annullando l’aggiudicazione a favore di HD Hospital Device S.r.l. relativa alla fornitura di kit monouso per aspiratore ad ultrasuoni al Policlinico Umberto I, in quanto l’offerta dell’aggiudicataria non rispettava le caratteristiche tecniche minime, senza che la commissione avesse motivato e documentato in modo puntuale la sussistenza dell’equivalenza funzionale. È stato ordinato un nuovo procedimento di aggiudicazione a favore della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sulla constatazione che l’offerta tecnica di HD Hospital Device S.r.l. non soddisfaceva le caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara (come, ad esempio, la presenza del movimento longitudo-torsionale nei manipoli dei kit). Secondo il giudice amministrativo, la commissione di gara ha commesso un errore sia omettendo di escludere dalla procedura un’offerta carente di questi requisiti minimi (che costituiscono condizioni imprescindibili), sia considerando implicitamente equivalente il prodotto offerto in assenza di adeguata motivazione e senza il supporto di idonea documentazione tecnica, così come espressamente richiesto dalla disciplina di gara. Inoltre, tale giudizio di equivalenza è stato espresso dopo l’aggiudicazione e non nella fase corretta della valutazione delle offerte, determinando una violazione dei principi di trasparenza, logicità e par condicio. Il TAR ribadisce che il principio di equivalenza può operare solo per le specifiche tecniche non qualificabili come requisiti minimi, e solo previo un giudizio puntuale e motivato, sorretto da idonea documentazione a supporto (in particolare secondo quanto previsto anche dall’art. 105 d.lgs. 36/2023). L’offerta della controinteressata si configurava invece come un “aliud pro alio”, ovvero offriva un bene diverso rispetto a quello richiesto. Pertanto il TAR ha annullato l’aggiudicazione e ordinato la riedizione della procedura, assegnando la fornitura alla società ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 105 è stato richiamato per ribadire che, qualora un operatore economico voglia dimostrare la conformità della propria offerta tramite il principio di equivalenza rispetto ai requisiti tecnici specificati dalla stazione appaltante, deve fornire idonea documentazione a supporto (rapporti di prova, certificazioni, altri mezzi di prova) per permettere la verifica della piena intercambiabilità e funzionalità del prodotto offerto. Nel caso in esame la commissione non ha richiesto, né valutato tale documentazione, né vi era la dichiarazione di equivalenza richiesta dal disciplinare, con conseguente illegittimità dell’ammissione e aggiudicazione del prodotto difforme.



