Legittimità dell’esclusione da gara per mancata equivalenza tra CCNL Laterizi e CCNL Edilizia a tutela dei lavoratori: conferma del potere discrezionale della stazione appaltante ex art. 11 Codice Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’RTI guidato da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., escluso dalla gara bandita da Autostrade per l’Italia S.p.A. per non aver garantito, tramite il CCNL Laterizi applicato ad alcuni lavoratori, tutele economiche e normative equivalenti a quelle previste dal CCNL Edilizia – Aziende Industriali (indicato nella lex specialis). Il Tribunale ha giudicato infondate tutte le doglianze della ricorrente, ritenendo corretto l’operato della stazione appaltante sia nella scelta del CCNL di riferimento sia nel giudizio discrezionale di non equivalenza delle tutele, in coerenza con il dettato dell’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta una controversia relativa all'esclusione da una gara di appalto per lavori su tratte autostradali, dovuta al fatto che una delle imprese raggruppate applicava ai propri dipendenti un CCNL (Laterizi) diverso da quello richiesto dagli atti di gara (Edilizia – Aziende Industriali F012), senza tuttavia garantire tutte le tutele economiche e normative equivalenti a quest’ultimo. Il TAR, dopo un’analisi dettagliata dell’istruttoria condotta dalla stazione appaltante e delle norme applicabili, ha sancito che:
- È corretta la scelta della pubblica amministrazione di indicare nel bando un unico CCNL pertinente all’attività prevalente oggetto di appalto, secondo l’art. 11 del Codice; la possibilità di applicare un diverso contratto è ammessa solo se si dimostra l’equivalenza delle tutele economiche e normative per i lavoratori, cosa non avvenuta nel caso di specie.
- La verifica dell’equivalenza tra gli ordinamenti contrattuali rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e può essere sindacata dal giudice solo in caso di manifesta illogicità o errore di fatto, profili che nel caso concreto non sono emersi.
- L’art. 11 del Codice non viola principi costituzionali (ragionevolezza, concorrenza, libertà sindacale, iniziativa economica, proporzionalità), né norme UE in materia di libera concorrenza, in quanto la normativa mira proprio a evitare il dumping lavorativo e a garantire tutele minime omogenee per i lavoratori coinvolti negli appalti pubblici.
- L’eccezione di poter prevedere una pluralità di CCNL trova riscontro solo in presenza di attività autonome e rilevanti oltre una certa soglia, non ricorrente nella fattispecie.
- La procedura di soccorso istruttorio (art. 101) è stata regolarmente applicata per la richiesta di chiarimenti e documentazione.
In conclusione, la sentenza ribadisce il potere e il dovere della stazione appaltante di selezionare il CCNL più pertinente, nonché di compiere una valutazione tecnica sull’eventuale equivalenza delle tutele, rigettando il ricorso della parte esclusa e confermando la legittimità dell’operato di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 11 è il fulcro della decisione: la stazione appaltante, in base a tale norma, deve indicare nei documenti di gara il CCNL nazionale e territoriale applicabile in relazione all’attività prevalente oggetto dell’appalto. Gli operatori economici possono proporre l’applicazione di un CCNL diverso solo se forniscono alle maestranze tutele almeno equivalenti. Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto che Autostrade per l’Italia abbia correttamente applicato l’articolo, imponendo il CCNL Edilizia come centrale e verificando (poi negando) l’equivalenza del CCNL Laterizi. La sentenza discute anche la recente novella sul comma 2-bis (pluralità di CCNL solo per attività eterogenee e autonome oltre il 30%), la discrezionalità della PA nell’individuazione del CCNL, e il ruolo di garanzia della norma verso i lavoratori.
L’art. 101 disciplina il soccorso istruttorio, ovvero la possibilità per l’Amministrazione di richiedere agli operatori chiarimenti e integrazione della documentazione carente. In questa vicenda, la stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti della società Crezza, chiedendo chiarimenti e ulteriore documentazione utili a valutare l’eventuale equivalenza tra i CCNL. La sentenza attesta che la procedura si è svolta regolarmente e che il provvedimento di esclusione è stato adottato solo dopo un’attenta istruttoria e la verifica, anche attraverso consulenti giuslavoristici, della non sussistenza dell’equivalenza richiesta dall’art. 11.



