Legittima l’esclusione dell’RTI per mancata equivalenza tra CCNL: applicazione dell’articolo 11 del Codice degli Appalti nelle procedure di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da un RTI escluso da una gara indetta da Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’affidamento di lavori autostradali, in quanto uno dei componenti applicava un CCNL (Laterizi – Aziende Industriali) ritenuto non equivalente, sotto il profilo delle tutele economiche e normative, rispetto al CCNL Edilizia – Aziende Industriali (F012) indicato dalla lex specialis della gara. Il Tribunale ha ritenuto legittime sia la procedura istruttoria seguita dalla stazione appaltante che la valutazione di non equivalenza, chiarendo che la scelta del CCNL prevalente compete discrezionalmente alla stazione appaltante, nel rispetto della disciplina dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, senza violazione dei principi costituzionali o comunitari.
Spiegazione Dettagliata
La decisione verte sulla corretta applicazione dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in base al quale il personale impiegato nell’appalto deve essere tutelato dal CCNL espressamente indicato dalla stazione appaltante in gara (in questo caso il CCNL Edilizia - F012), a meno che l’operatore economico proponga e dimostri l’equivalenza di un diverso CCNL. Dopo l’esame istruttorio, la stazione appaltante, avvalendosi anche del parere di un esperto giuslavorista, ha rilevato che il CCNL Laterizi presentava una serie di scostamenti su parametri ritenuti fondamentali (straordinari, welfare, preavviso, lavoro supplementare, part-time, Cassa Edile), tali da compromettere la tutela minima richiesta ai lavoratori e da non soddisfare il requisito di equivalenza. Il TAR ha giudicato tale valutazione immune da vizi logici o istruttori e ha escluso che la discrezionalità della stazione appaltante fosse esercitata in modo irragionevole o sproporzionato. È stata inoltre affermata la legittimità, ai sensi del nuovo Codice, dell’indicazione di un unico CCNL prevalente, salvo specifiche e autonome attività accessorie, non sussistendo alcun obbligo di plurima indicazione contrattuale. Contestualmente, sono state respinte tutte le censure di illegittimità costituzionale e comunitaria relative all’art. 11, perché il sistema risulta volto a tutelare i lavoratori e non costituisce discriminazione né restrizione ingiustificata alla concorrenza, risultando altresì proporzionato agli scopi perseguiti. La sentenza chiarisce che il giudizio di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 11 del Codice degli Appalti è il fulcro della decisione: la sentenza ne ribadisce il significato innovativo, che sposta la scelta del CCNL da quello relativo all’attività prevalente dell’impresa (ex art. 2070 c.c.) a quello strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell’appalto, da determinarsi ex ante dalla stazione appaltante. Il bando può individuare un unico CCNL di riferimento, lasciando all’operatore la possibilità di proporre un diverso contratto purché ne dimostri l’equivalenza delle tutele. È stato applicato per giustificare sia la richiesta di equivalenza, sia il controllo tecnico svolto dalla stazione appaltante, sia la legittimità dell’esclusione dell’RTI. Inoltre, la sentenza chiarisce che l’obbligo di considerare contratti ulteriori sussiste solo in presenza di attività autonome e rilevanti superiori al 30%, confermando la correttezza dell’aver privilegiato il CCNL edilizio nell’appalto in questione.
L’articolo 101 viene richiamato in quanto la stazione appaltante, accorgendosi della difformità contrattuale, ha attivato il procedimento di soccorso istruttorio previsto dal Codice, chiedendo integrazioni e chiarimenti all’operatore (RTI Baraldini) e dando la possibilità di fornire documentazione a supporto della dichiarazione di equivalenza delle tutele. La sentenza rileva che la procedura istruttoria si è svolta correttamente in applicazione di questo articolo, offrendo piena tutela partecipativa all’operatore e assicurando un contraddittorio effettivo prima dell’adozione dell’esclusione. La disposizione è correttamente applicata nel garantire l’acquisizione di tutti gli elementi valutativi necessari (documentazione, pareri, chiarimenti) prima dell’esclusione.



