30/03/2026
Art. 3Art. 70

Legittimità dell’esito positivo della verifica di anomalia dell’offerta: rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione Consip per servizi IaaS e PaaS – Lotto 4

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Converge S.r.l. contro l'aggiudicazione del Lotto 4 della gara Consip a favore di R1 S.p.A., confermando la legittimità della valutazione positiva sulla congruità dell’offerta di R1. Il ricorso contestava l’idoneità dell’offerta, ritenuta anomala in quanto basata su una scontistica superiore a quella ufficialmente ottenuta dal fornitore e fondata su rebates commerciali. Il tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia svolto un’istruttoria completa e motivata sulla capacità dell’aggiudicataria di sostenere l’offerta grazie a documentati rebates indiretti, trattandosi di una prassi commerciale lecita e consolidata. Nessuna violazione dei principi di concorrenza, trasparenza o non discriminazione è risultata dimostrata.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul riconoscimento del carattere tipicamente discrezionale della valutazione di anomalia dell’offerta, insindacabile dal giudice amministrativo salvo evidenti irrazionalità o errori. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha approfonditamente verificato e motivato l’attendibilità dell’offerta di R1, anche in relazione alle utilità economiche derivanti dai rebates praticati da distributori diversi da quelli menzionati nei listini di gara. Il tribunale ha richiamato precedenti giurisprudenziali che ammettono la rilevanza di tali prassi aziendali, purché documentate, e ha ribadito che non è sindacabile la scelta imprenditoriale di destinare rebates alla copertura dei costi di una specifica commessa. Di conseguenza, non risulta violato alcun principio o norma in materia di appalti pubblici, né sussistevano i presupposti per l’accoglimento del ricorso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

Invocato dalla ricorrente per denunciare una presunta violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, l’articolo 3 è stato ritenuto dal TAR pienamente rispettato, poiché la procedura seguita ha garantito un accesso equo al mercato e la decisione sull’anomalia dell’offerta è stata assunta sulla base di elementi oggettivi e documentati. La prassi dei rebates non viola di per sé i principi dell’articolo 3, essendo una scelta aziendale diffusa e legittima.

Articolo 70

L’articolo 70 è stato richiamato con riferimento ai presupposti di ammissibilità delle offerte e al subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR ha confermato che la stazione appaltante ha correttamente applicato la procedura, valutando la congruità dell’offerta di R1 in maniera approfondita e secondo criteri tecnici non irragionevoli, come richiesto dall’art. 70, senza ravvisare profili di inammissibilità o anomalie non giustificate.

Articoli di riferimento