30/06/2026
Art. 59Art. 71Art. 90Art. 92Art. 108

Annullamento dell’aggiudicazione per errata valutazione dei punteggi tecnici e violazione dei criteri di pertinenza nelle certificazioni: gara servizi investigativi AMA S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Axerta S.p.A. contro l’aggiudicazione della gara per servizi investigativi ad Italpol Vigilanza S.p.A., annullando il provvedimento di aggiudicazione. Sono state ritenute fondate le censure riguardanti l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici per personale certificato e l’assegnazione di punteggi per certificazioni non pertinenti all’oggetto dell’appalto. La graduatoria dovrà essere riformulata attribuendo correttamente il punteggio ad Axerta e negando ad Italpol la premialità non spettante.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su due motivi principali: 1) Axerta aveva presentato sei figure professionali certificate UNI 10459:2017, ma la commissione aveva erroneamente conteggiato solo tre, negando i punti aggiuntivi perché tre di queste erano lavoratori intermittenti. Il TAR chiarisce che il lavoro intermittente comporta comunque un rapporto di subordinazione e, secondo la normativa e la lex specialis, questi lavoratori dovevano essere considerati dipendenti a pieno titolo. Va quindi rettificato il punteggio tecnico. 2) Ad Italpol erano stati attribuiti punti per il possesso di certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 27001, parità di genere), ma queste certificazioni risultavano riferite a servizi di vigilanza e non a servizi investigativi, oggetto della gara. Il TAR, richiamando l’art. 108 del Codice, rileva che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti e connessi all’oggetto dell’appalto; di conseguenza, le certificazioni non pertinenti non danno titolo a premialità. Le doglianze su aspetti discrezionali e sulle modalità di modifica dei documenti di gara sono invece state dichiarate inammissibili per difetto d’interesse. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione ad Italpol e l’obbligo per AMA S.p.A. di riformulare la graduatoria attribuendo l’aggiudicazione ad Axerta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo disciplina gli accordi quadro, che era la forma contrattuale della procedura in oggetto. È menzionato per inquadrare la cornice legale dell’appalto, ribadendo flessibilità e l’assenza di un numero minimo garantito di servizi. Il TAR sottolinea che la natura dell’accordo quadro richiedeva un’organizzazione flessibile, ammettendo quindi anche personale intermittente tra i dipendenti, coerentemente con la struttura dell’appalto.

Articolo 71

Riferito alla procedura aperta utilizzata da AMA S.p.A., che consente la partecipazione di qualsiasi operatore economico, confermando la trasparenza e l’ampia concorrenza della gara. L’articolo è richiamato principalmente per legittimare il tipo di procedura adottata.

Articolo 90

Citato in relazione alla comunicazione dell’esito della gara alla ricorrente. Il TAR verifica che la comunicazione di aggiudicazione sia avvenuta secondo i termini e le modalità previste dall’articolo, elemento rilevante per il rispetto del contraddittorio e per la decorrenza dei termini di impugnazione.

Articolo 92

Viene evocato con riferimento alla doglianza (dichiarata inammissibile) relativa a eventuali modifiche dei documenti di gara e alla fissazione/variazione dei termini per la presentazione delle offerte. Il TAR osserva che la ricorrente non ha indicato una lesione concreta da tali modifiche, pertanto non si riscontra violazione sostanziale della norma.

Articolo 108

È centrale nella motivazione: il TAR ricorda che i criteri di aggiudicazione e i punteggi premiali devono essere pertinenti all’oggetto dell’appalto. La commissione ha violato l’articolo attribuendo punteggi per certificazioni riferite a servizi non pertinenti (vigilanza invece che investigazione), in contrasto con il principio di pertinenza e con il risultato richiesto dalla normativa. L’articolo è la base giuridica della decisione di annullamento dell’aggiudicazione.

Articoli di riferimento