30/06/2026
Art. 10Art. 59Art. 70Art. 71Art. 99Art. 101Art. 104Art. 110

Legittimità dell’aggiudicazione di appalto mediante avvalimento con impresa cinese e verifica dei requisiti nella procedura aperta per la fornitura di autocarri a AMA S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso di Omnitech S.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto ad AMA S.p.A., che aveva attribuito la fornitura di autocarri alla Ladurner Equipment S.r.l., la quale aveva fatto ricorso all’avvalimento di una società cinese per dimostrare i requisiti tecnici richiesti. Il TAR ha ritenuto legittime l’ammissione della società ausiliaria cinese, la verifica dei requisiti tramite la documentazione prodotta, la valutazione delle offerte e l’assenza di vizi nella mancata attivazione del subprocedimento per l’anomalia dell’offerta. Sono stati dichiarati inammissibili o improcedibili i motivi aggiunti, confermata la correttezza dell’operato della stazione appaltante e respinte tutte le richieste istruttorie ulteriori, condannando la ricorrente alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta una complessa controversia in materia di procedure di gara pubblica, con particolare riferimento ai temi dell’avvalimento internazionale, della verifica dei requisiti e della gestione della par condicio tra concorrenti:

- Il TAR ha stabilito che la scelta di AMA S.p.A. di ammettere l’avvalimento con una società cinese era conforme sia alla normativa nazionale che ai recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che lasciano alle stazioni appaltanti la facoltà di valutare l’ammissione di operatori economici provenienti da Paesi non aderenti all’AAP, senza un obbligo generale di esclusione.

- La verifica dei requisiti, anche per operatori extra-UE, è stata ritenuta regolare poiché svolta secondo le regole del disciplinare di gara e del diritto amministrativo italiano, con documentazione completa e controlli idonei.

- Le doglianze sull’illegittimità tecnica dell’offerta, sul presunto aliud pro alio, e il ricorso improprio al soccorso istruttorio sono state respinte, accertando che le richieste della stazione appaltante erano lecite e non discriminatorie.

- La scelta della stazione appaltante di non attivare il subprocedimento di verifica di anomalia ex art. 110 è stata ritenuta espressione di una discrezionalità tecnica motivata e immune da vizi manifesti.

- I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili (per tardività o difetto di interesse), e le istanze istruttorie considerate superflue.

Nel complesso, la sentenza rafforza la discrezionalità della stazione appaltante in materia di verifica dei requisiti e scelta delle offerte, purché nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Invocato a supporto delle doglianze della ricorrente sulla tassatività delle cause di esclusione e della necessità di rispettare la par condicio, l’articolo 10 è stato interpretato dal TAR in linea con il divieto di esclusione automatica di operatori di paesi terzi non firmatari dell’AAP: la stazione appaltante deve attenersi solo alle cause di esclusione stabilite dal codice, senza estenderle in maniera generalizzata ad operatori extra-UE, salvo specifica motivazione e verifica nel caso concreto.

Articolo 59

Applicato per richiamare la natura contrattuale dell’accordo quadro, che era oggetto di contestazione: la procedura è stata gestita secondo la previsione del codice sugli accordi quadro, senza rilievi di illegittimità nel modo in cui è stato costruito il rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e gli operatori (tra cui la Ladurner Equipment S.r.l.).

Articolo 70

Evocato dal disciplinare e nella motivazione per la possibilità di escludere offerte di soggetti non qualificati e per la verifica della sussistenza della qualificazione nei confronti degli operatori non residenti, quali la società ausiliaria cinese. La stazione appaltante ha applicato la procedura aperta, garantendo la parità di trattamento e la verifica dei requisiti secondo le previsioni dell'articolo.

Articolo 71

Rilevante perché la procedura di selezione è stata condotta come procedura aperta, garantendo la possibilità a qualsiasi operatore economico di presentare un’offerta, e sono stati rispettati i termini e le modalità di gara previsti dal codice.

Articolo 99

Determinante per la verifica del possesso dei requisiti dell’operatore ausiliario cinese. Il TAR ha ritenuto conforme la procedura di verifica digitale e amministrativa (FVOE, autocertificazioni, documenti giurati e apostillati), accertando la legittimità dell’ammissione e della verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall’articolo.

Articolo 101

Rammentato a proposito delle contestazioni sul presunto illegittimo utilizzo del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante. Il TAR ha rilevato che la stazione appaltante ha correttamente esercitato il potere di richiedere chiarimenti e integrazioni, nei limiti posti dalla norma e senza alterare il contenuto dell’offerta tecnica o economica.

Articolo 104

Al centro della questione dell’avvalimento internazionale, l’articolo 104 è stato applicato per valutare la regolarità dell’avvalimento tra Ladurner Equipment e l’impresa cinese. Il TAR ha escluso che la normativa vietasse aprioristicamente tale avvalimento, ritenendo sufficiente la produzione della documentazione richiesta e la possibilità concreta di verifica dei requisiti anche per imprese extra-UE.

Articolo 110

Invocato dalla ricorrente per contestare l’omessa attivazione del subprocedimento di verifica della anomalia dell’offerta. Il TAR ha chiarito che la valutazione circa l’anomalia è discrezionale e che la stazione appaltante ha fornito una motivazione sufficiente e logica per non procedere, in linea con le previsioni dell’articolo.

Articoli di riferimento