Annullamento parziale della graduatoria e dell’aggiudicazione di concessioni demaniali marittime per errata attribuzione di punteggi e criteri non rispettati
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso della società Il Corsaro s.r.l. contro la procedura di gara, la graduatoria e i provvedimenti di aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative bandita da Roma Capitale. Il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione sulla legittimità della gara-ponte e sulla previsione della royalty, ma ha accolto le censure riguardanti l’errata attribuzione di punteggi premiali all’aggiudicataria Benic s.r.l. relativi ai requisiti di ‘impresa giovanile’ e ‘parità di genere’. Tali errori hanno determinato l’annullamento della graduatoria limitatamente al lotto conteso, dell’aggiudicazione in favore di Benic e, per illegittimità derivata, dell’ingiunzione di sgombero. Sono stati respinti il ricorso incidentale della Benic e le doglianze principali su altri profili di legittimità della procedura.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ha esaminato in modo approfondito la complessa vicenda della gara per l’affidamento di concessioni demaniali marittime nel litorale di Roma. Il TAR ha innanzitutto ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di indire una ‘gara-ponte’ di breve durata per garantire la continuità dei servizi balneari in assenza di concessioni prorogabili, considerata la particolare situazione del litorale romano e l’intervenuta disciplina statale (L. 118/2022 come modificata dal DL 131/2024). Anche la previsione di una royalty parametrata sui ricavi è stata considerata non illogica e conforme alla finalità di valorizzazione del bene pubblico. Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto che, nella valutazione delle offerte tecniche per il lotto contestato, la commissione ha attribuito indebitamente a Benic s.r.l. punteggi per la qualifica di ‘impresa giovanile’ (non spettante perché al momento dell’offerta la proprietà non era in maggioranza under 35) e per la ‘parità di genere’ (non spettante perché l’impresa era priva di dipendenti donne e non aveva i requisiti sostanziali richiesti dalle norme e dalla prassi UNI/PdR 125:2022). Dopo la sottrazione di questi punteggi, Benic perde il primo posto in graduatoria, imponendo l’annullamento della graduatoria e dell’aggiudicazione per il lotto, nonché, quale effetto derivato, dell’ordine di sgombero adottato per consegnare l’area. Le ulteriori censure riguardanti la congruità dell’offerta economica, la lamentata durata della concessione, la mancanza di piano economico-finanziario e la modalità di determinazione dell’indennizzo per il gestore ‘uscente’ sono invece state giudicate infondate o inammissibili. Il ricorso incidentale di Benic, volto a ottenere un aumento del proprio punteggio per esperienza tecnica, è stato anch’esso respinto. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 100 del Codice degli Appalti è stato richiamato nella parte in cui la ricorrente ha contestato l’affidabilità economica e finanziaria dell’aggiudicataria Benic s.r.l., sostenendo che la stessa non possedesse i requisiti di ordine speciale previsti dalla norma (adeguata capacità economico-finanziaria e tecnica), anche in relazione all’assenza di bilanci e alla sproporzione tra capitale sociale e investimenti dichiarati. Il TAR ha ribadito che, nelle concessioni di beni pubblici, la valutazione della ‘congruità’ dell’offerta è limitata alla verifica della capacità solutoria dell’affidatario, e che la presenza di requisiti professionali, economici e tecnici deve essere accertata con criteri proporzionati all’oggetto della concessione. Tuttavia, nel caso concreto, la censura non è stata accolta in assenza di univoci elementi di manifesta inattendibilità dell’offerta economica e di prove della totale inadeguatezza dei requisiti speciali di Benic.



