Payback dispositivi medici 2015-2018: legittimità e giurisdizione sulle somme di ripiano – il TAR Lazio respinge il ricorso Alpha Pharma contro gli atti ministeriali e dichiara l’inammissibilità rispetto all’atto regionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Alpha Pharma Service S.r.l. contro i decreti ministeriali che, tra il 2022 e il 2019, hanno introdotto e disciplinato il meccanismo di ripiano (payback) per il superamento del tetto di spesa regionale sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il tribunale ha ritenuto legittima la normativa nazionale e i relativi atti applicativi, rinviando alle sentenze costituzionali che ne hanno confermato la ragionevolezza e proporzionalità. Le doglianze sulla ripartizione dell’onere, sul criterio del fatturato lordo IVA e sull’impatto retroattivo sono state considerate infondate. Quanto invece alle censure contro l’atto regionale della Regione Molise che determinava le somme dovute dalla ricorrente, il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione di dette controversie al giudice ordinario in quanto relative a diritti soggettivi patrimoniali sorti in ambito meramente esecutivo.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta le contestazioni mosse da una società fornitrice di dispositivi medici contro il sistema del payback, meccanismo che impone agli operatori economici di concorrere, in percentuale, a ripianare lo sforamento dei tetti di spesa regionale fissati per l'acquisto di dispositivi medici da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento agli anni 2015-2018. Il TAR, richiamando prassi e giurisprudenza costituzionale consolidata (in particolare, sentenza Corte cost. n. 140/2024), ribadisce la legittimità della normativa nazionale e degli atti attuativi ministeriali, escludendo violazioni del principio di irretroattività, della libertà di impresa, del giusto equilibrio contrattuale e dei principi euro-unitari. Sottolinea che già dal 2015 le imprese erano a conoscenza del rischio payback, anche se la quantificazione concreta sarebbe avvenuta successivamente, e che l’uso del fatturato (al lordo IVA) come criterio di riparto non è arbitrario né sproporzionato. Quanto agli atti regionali specifici (nel caso, la quantificazione operata dal commissario Molise), questi costituiscono atti meramente attuativi e vincolati, ormai privi di natura autoritativa e non impugnabili davanti al giudice amministrativo, essendo in gioco solo diritti soggettivi patrimoniali la cui tutela spetta al giudice ordinario. La causa, rispetto a questa parte, potrà essere riassunta avanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.



