30/07/2026
Art. 2Art. 25Art. 44Art. 68Art. 71Art. 101

Inammissibilità del ricorso contro la graduatoria riformulata di gara d’appalto per la discarica di Malagrotta: concentrazione della tutela giurisdizionale presso il giudice dell’ottemperanza

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal RTI Castiglia e altri contro l’esito della riformulazione della graduatoria dell’appalto integrato per la copertura della discarica di Malagrotta. Tale decisione segue la presentazione da parte dei ricorrenti di domande sostanzialmente identiche sia nel presente giudizio che nel parallelo giudizio di ottemperanza pendente presso il Consiglio di Stato. Secondo il TAR, solo il giudice dell’ottemperanza è competente a sindacare la corretta esecuzione del giudicato (ossia della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la precedente aggiudicazione e imposto la riformulazione della graduatoria), non potendo i ricorrenti coltivare simultaneamente le stesse doglianze davanti a giudici di diversi gradi. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla necessità di concentrazione della tutela giurisdizionale attinente all’esecuzione di una sentenza: quando la riedizione del potere amministrativo avviene in attuazione di un giudicato, ogni contestazione relativa al rispetto o all’elusione del giudicato stesso deve essere devoluta esclusivamente al giudice dell’ottemperanza (nel caso di specie, il Consiglio di Stato), che ha poteri di accertamento anche in merito a vizi propri degli atti adottati in esecuzione della sentenza. Il TAR ha rilevato che i ricorrenti avevano già proposto, nel giudizio di ottemperanza, le stesse questioni di legittimità relative alla graduatoria riformulata, rendendo pregiudiziale tale giudizio rispetto a quello instaurato separatamente al TAR. Data tale identità di petitum e causa petendi, e la pregiudizialità tecnico-giuridica del giudizio di ottemperanza, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando i principi sul divieto del ne bis in idem e sull’estensione del giudizio di ottemperanza anche al sindacato su eventuali vizi autonomi degli atti di riedizione del potere amministrativo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Il principio della fiducia, che ispira la gestione delle procedure di gara e il comportamento della stazione appaltante, è stato richiamato per sostenere che l’amministrazione, nell’adempimento del giudicato, deve agire in coerenza e trasparenza, favorendo il legittimo affidamento degli operatori economici e la chiarezza delle decisioni assunte in fase di riformulazione degli atti di gara.

Articolo 25

Le piattaforme digitali di approvvigionamento sono state al centro della controversia in relazione alla gestione telematica delle offerte economiche e delle formalità ad esse connesse (incluse le difficoltà riscontrate nella compilazione dei dati richiesti). L’articolo è stato implicitamente utilizzato per affermare la necessità di trasparenza e di parità di trattamento nell’uso di strumenti digitali.

Articolo 44

L’appalto impugnato era un appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica, disciplinato dall’articolo 44 del codice, che consente di affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori. La sentenza valorizza il quadro normativo dell’appalto integrato per inquadrare la natura della procedura e dei punteggi attribuiti.

Articolo 68

La disciplina sulle modalità di partecipazione e costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) è stata invocata sia a fondamento delle censure sulla validità delle offerte (ad es., mancanza di sottoscrizione digitale da parte di tutti i componenti del RTI) sia in relazione ai requisiti soggettivi e alle responsabilità collettive dei membri dei raggruppamenti.

Articolo 71

La procedura di gara impugnata era una procedura aperta ai sensi dell’articolo 71. Il richiamo normativo serve a identificare il quadro regolatorio e il rispetto delle scadenze e delle formalità richieste per la presentazione delle offerte.

Articolo 101

L’articolo sul soccorso istruttorio è stato esplicitamente menzionato nei verbali di gara per giustificare la richiesta di integrazioni documentali sulle offerte economiche ove vi fossero difformità rispetto ai modelli o alla piattaforma digitale, garantendo però il rispetto della par condicio competitiva. Nella motivazione del TAR, l’articolo è richiamato per evidenziare la legalità o meno delle modalità attraverso cui la commissione ha sanato/integrato le offerte degli operatori.

Articoli di riferimento