Respinta l’impugnazione del bando di gara CNF per servizi di intelligenza artificiale – Il TAR Lazio conferma legittimità suddivisione in lotti e salvaguardia della concorrenza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso promosso da un raggruppamento di società avverso il bando di gara del Consiglio Nazionale Forense per l’affidamento di servizi di intelligenza artificiale per l’avvocatura. I ricorrenti lamentavano che la suddivisione della gara in tre lotti di elevato valore escludesse di fatto le piccole e medie imprese e comportasse rischi di monopolio e limitazioni della concorrenza. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze, rilevando che la configurazione della gara garantisce libertà di scelta ai professionisti, non crea automaticamente una posizione dominante, permette la partecipazione delle PMI tramite avvalimento e raggruppamenti, e che la suddivisione in lotti è razionale, proporzionata e correttamente motivata. È stata inoltre esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda su una puntuale analisi del bando di gara e delle relative motivazioni da parte del Consiglio Nazionale Forense. Il Tribunale ha valutato che la procedura scelta (gara a evidenza pubblica con suddivisione in lotti funzionali) non limita la concorrenza, dato che i singoli professionisti restano liberi di non aderire al servizio convenzionato e rivolgersi ad altri operatori presenti sul mercato. L’eventuale vantaggio reputazionale dell’aggiudicatario non determina, da solo, l’instaurazione di una posizione dominante, poiché l’accesso ai clienti e la scelta di soluzioni alternative restano aperti. La suddivisione in lotti corrisponde a esigenze tecniche e di mercato, non introduce soglie sproporzionate di accesso e non elimina la possibilità di partecipazione delle PMI, che possono sfruttare istituti come avvalimento e raggruppamenti temporanei. Il Tribunale ha ritenuto motivate e ragionevoli tutte le valutazioni discrezionali della stazione appaltante e ha escluso profili di illegittimità nella mancata previsione di limiti all’aggiudicazione dei lotti e nella determinazione dei relativi importi. Non ricorrono, secondo il TAR, nemmeno i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, poiché non emergono dubbi interpretativi sulle norme UE applicabili.



