Legittimità dell’esclusione di un operatore economico per contagio di gravi illeciti professionali dell’amministratore sociale ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto i ricorsi di un’azienda esclusa da gara pubblica da Consip per le attività di vigilanza, a causa della ritenuta inaffidabilità legata ai gravi illeciti professionali del suo amministratore unico, che era anche amministratore della società già esclusa per violazioni gravi. La stazione appaltante ha applicato correttamente la teoria del “contagio” per estendere l’esclusione dall’operatore economico al soggetto collegato. Sono state altresì rigettate le eccezioni sulla tempestività e sufficienza delle misure di “self-cleaning” adottate dalla società. È stata dichiarata inammissibile l’impugnazione della segnalazione all’ANAC dell’esclusione, ritenuta atto endoprocedimentale senza effetti autonomi.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma la legittimità dell’esclusione di un operatore economico dalla gara pubblica ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere a) e c), del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, si valorizza il principio giurisprudenziale consolidato della teoria del “contagio”, secondo cui l’inaffidabilità professionale di un legale rappresentante o amministratore – anche se riferita a condotte poste in essere in altro contesto societario – può estendersi all’operatore economico da lui controllato o diretto, giustificando l’esclusione per gravi illeciti professionali. L’Amministrazione ha correttamente valutato le misure di “self-cleaning” adottate dalla società, ritenendole insufficienti e tardive rispetto alla gravità dei fatti, e svolto una discrezionale e motivata istruttoria secondo il criterio del “più probabile che non”, che è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità. L’accertamento svolto da Consip risulta coerente con le prescrizioni normative e giurisprudenziali relative alla valutazione dell’affidabilità dei concorrenti. Infine, la segnalazione all’ANAC è atto prodromico e endoprocedimentale e quindi incapace di autonoma impugnazione, a tutela della correttezza procedurale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 96, pur attinente al nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023), è richiamato per i principi di valutazione delle misure di “self-cleaning”, che devono essere considerate in termini di gravità degli illeciti e tempestività dell’adozione. La sentenza conferma che solo misure particolarmente incisive e tempestive possono portare a superare la causa di esclusione, come previsto da tale articolo.



