Legittimità dell’aggiudicazione nella gara per servizi connessi al passaporto elettronico: esame delle cause di esclusione, soccorso istruttorio e criteri di valutazione tecnica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Telecom Italia S.p.A. contro l’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 della gara bandita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS) per i servizi inerenti il passaporto e permesso di soggiorno elettronico. Telecom sosteneva che l’aggiudicatario dovesse essere escluso per un grave illecito professionale di un ex amministratore, che fosse stato illegittimamente ammesso un soccorso istruttorio per integrare la documentazione tecnica ed eccepiva errori nell’attribuzione dei punteggi tecnici. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure: la stazione appaltante ha valutato tempestivamente e correttamente la posizione dell’ex amministratore, le misure di self-cleaning adottate dal concorrente sono risultate idonee, il soccorso istruttorio era ammissibile in quanto non integrava né modificava l’offerta tecnica e la valutazione della certificazione tecnica era congrua e conforme a quanto richiesto dalla lex specialis. Il ricorso incidentale, presentato in via condizionata dall’aggiudicatario, è stato dichiarato improcedibile. Sono state poste spese di lite a carico di Telecom.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta tre questioni principali: (1) la rilevanza del precedente penale dell’ex amministratore dell’ATI aggiudicatario come causa di esclusione; (2) l’ammissibilità del soccorso istruttorio per la mancata presentazione della Scheda Tecnica Quantitativa; (3) la correttezza dell’attribuzione del punteggio tecnico in presenza di certificazioni di qualità in avvalimento. Sulla prima questione, il TAR chiarisce che il vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) non prevede più l’automatica rilevanza dei soggetti cessati dalla carica, ma richiede la verifica della situazione al momento della presentazione dell’offerta e l’apprezzamento di eventuali misure di self-cleaning. La stazione appaltante ha rapidamente informato sé stessa circa il procedimento penale, adottando una valutazione puntuale della situazione e delle misure correttive intraprese, senza che emergano profili di irragionevolezza o omissioni. Sulla seconda questione, il TAR legittima il soccorso istruttorio in quanto i dati quantitativi erano già stati inseriti sulla piattaforma telematica e la successiva produzione della scheda, come previsto dal disciplinare, non ha modificato l’offerta tecnica né violato il principio di immutabilità dell’offerta, in ossequio ai principi di risultato, fiducia e massima partecipazione (articoli 1, 2, 10 Codice). Sulla terza questione, il TAR reputa congrua la valutazione della certificazione tecnica dell’ausiliaria, in quanto il campo di applicazione della certificazione rispecchiava le attività richieste dalla gara ed era conforme alle previsioni dell’avvalimento (art. 104). La sentenza ribadisce l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nelle valutazioni di affidabilità e integrità dell’operatore, censurabile solo se manifestamente irragionevole. Ne consegue la legittimità dell’aggiudicazione e il rigetto di tutte le domande principali e accessorie.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è richiamato per ribadire che le cause di esclusione degli operatori economici nelle procedure di gara devono essere tassative, cioè solo quelle espressamente previste dal Codice. Il TAR ha escluso che potessero fondarsi motivi di esclusione su cause non previste dal Codice stesso o sulla base di una interpretazione eccessivamente estensiva della lex specialis. Nel decidere sulla questione del soccorso istruttorio, il TAR richiama anche il principio di massima partecipazione e favor partecipationis, evitando interpretazioni formalistiche che lederebbero la concorrenza senza ragioni sostanziali.
L’articolo 94 individua le cause di esclusione automatica, tra cui la condanna definitiva per gravi reati. Il TAR chiarisce che nel caso specifico non sussisteva una causa di esclusione automatica poiché il procedimento penale a carico dell’ex amministratore non si era concluso con sentenza definitiva di condanna rilevante ai sensi dell’art. 94. Inoltre, la posizione di ‘amministratore cessato’ non assume rilievo automatico nel nuovo Codice, sebbene debba essere comunque valutata in relazione al momento della presentazione dell’offerta e alle misure adottate dall’operatore.
L’articolo 95 disciplina le cause di esclusione non automatica, inclusi i gravi illeciti professionali. La ricorrente invocava questa disposizione per richiedere l’esclusione dell’aggiudicatario in ragione del procedimento penale e della presunta carenza di affidabilità. Il TAR afferma che la valutazione di tali cause di esclusione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, che ha legittimamente valutato le misure di self-cleaning adottate, ritenendole idonee a mantenere il rapporto fiduciario.
L’articolo 104 regola l’avvalimento. La questione era se la certificazione di qualità dell’impresa ausiliaria fosse coerente con quanto richiesto dal disciplinare e potesse essere valorizzata per attribuire il massimo punteggio tecnico. Il TAR ha ritenuto che, poiché il campo di applicazione della certificazione prodotta era coerente con le attività oggetto di affidamento (compresa manutenzione hw/sw), il requisito risultava validamente soddisfatto in avvalimento e la valutazione della Commissione era legittima.



