31/03/2026
Art. 1

Esclusione da gara pubblica per mancato rispetto di requisito tecnico strutturale: applicazione del principio di equivalenza nei contratti pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Althea Italia S.p.A. contro l'esclusione dalla gara Consip per la fornitura di dispositivi OCT, confermando la legittimità dell'esclusione per difformità tecnica rispetto alle specifiche minime richieste dal capitolato. Il Tribunale ha stabilito che il principio di equivalenza tra soluzioni tecniche, previsto dal Codice dei Contratti, non si applica quando i requisiti richiesti sono di natura strutturale e non funzionale. Ne consegue che la stazione appaltante ha correttamente escluso un prodotto tecnologicamente diverso da quello richiesto, rigettando altresì le domande di subentro in convenzione e risarcimento del danno.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla distinzione tra requisiti strutturali e requisiti funzionali nelle specifiche tecniche di una gara pubblica. Il TAR ha riconosciuto che il capitolato della gara prevedeva, come requisito minimo e non derogabile, la presenza di un sistema a scansione laser confocale, elemento di natura strutturale e non semplicemente funzionale. In base alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, il principio di equivalenza può essere invocato solo quando il requisito sia funzionale, ovvero legato alla finalità della prestazione, e non strutturale, ossia relativo all’essenza tecnica e costitutiva del bene richiesto. Accogliere l’offerta di un prodotto basato su una tecnologia diversa sarebbe equivalso a fornire un bene differente ('aliud pro alio'), pregiudicando il principio di par condicio. Inoltre, il TAR ha escluso che si siano verificate violazioni procedurali tali da incidere sulla legittimità del procedimento di esclusione. Di conseguenza, sono state respinte anche le domande accessorie di subentro e risarcimento avanzate dalla ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato esprime l’esigenza che l’azione amministrativa negli appalti persegua il miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto delle regole di concorrenza e trasparenza. Il TAR ha valutato che la decisione della stazione appaltante di escludere un prodotto non conforme a un requisito strutturale del capitolato sia in linea con il principio del risultato, poiché tutela la qualità tecnica della fornitura e garantisce la parità di trattamento tra i concorrenti. La scelta amministrativa è stata ritenuta conforme ai principi di legalità ed efficienza che presidiano il buon andamento della gara, senza sacrificare la massima partecipazione in modo arbitrario.

Articoli di riferimento