Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto di servizi di architettura e ingegneria da parte di AMA S.p.A. – Chiarimenti sui requisiti pro quota nei raggruppamenti temporanei di impresa nei servizi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di D.N.A. Quadro Dinamiche Architettoniche e Ambientali S.r.l. contro l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo guidato da Next-A S.r.l. per una gara di servizi di architettura e ingegneria per il patrimonio cimiteriale di Roma. Il ricorrente contestava il possesso dei requisiti tecnici da parte degli aggiudicatari, sostenendo che ogni società del raggruppamento dovesse possedere i requisiti in misura proporzionale alla quota di prestazione assunta. Il TAR ha stabilito che, per gli appalti di servizi (salvo diversa previsione della lex specialis), i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non individualmente pro quota dai singoli componenti, ritenendo legittima l’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La motivazione centrale della sentenza riguarda l’interpretazione dell’art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023 sui requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di operatori economici nei servizi e forniture. Il TAR ha chiarito che il principio di 'corrispondenza pro quota' tra requisiti e prestazioni – valido per i lavori pubblici – non trova automatica applicazione negli appalti di servizi, dove la regola generale impone il possesso cumulativo dei requisiti tecnici e professionali da parte del raggruppamento nel suo insieme. Solo se la legge di gara (lex specialis) prevede espressamente il possesso individuale pro quota, tale criterio può operare. Nel caso di specie, il disciplinare si limitava a riprodurre la regola generale, senza introdurre una specifica ripartizione pro quota per i servizi. Di conseguenza, la verifica effettuata dalla stazione appaltante, che ha considerato sufficiente il possesso cumulativo dei requisiti, è stata ritenuta corretta. Il TAR ha inoltre dichiarato tempestivo il ricorso, chiarendo che, con il nuovo Codice, i termini per impugnare decorrono dalla messa a disposizione digitale degli atti e non vi sono dilazioni legate alle richieste di accesso. È stata altresì riconosciuta la legittimazione attiva della società ricorrente quale componente del raggruppamento costituendo. Il TAR ha quindi rigettato nel merito tutte le contestazioni, dichiarando cessata la materia del contendere sull’accesso agli atti e condannando la ricorrente alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è richiamato per stabilire le fasi della procedura di aggiudicazione e l’iter seguito dalla stazione appaltante, in particolare rispetto alla comunicazione degli esiti, alla formazione della graduatoria e alla tempistica delle verifiche sui requisiti dei concorrenti.
Determinante per la questione di accesso agli atti: il TAR chiarisce che, alla luce del nuovo articolo 35, l’accesso agli atti avviene digitalmente, i termini per l’impugnazione decorrono dalla disponibilità degli atti in piattaforma, e la disciplina del vecchio Codice (dilazione di 15 giorni) non è più applicabile.
L’articolo disciplina la procedura sugli accordi quadro, che era la modalità di scelta degli operatori per l’appalto impugnato. La suddivisione in lotti e sub-lotti e la possibilità di aggiudicazione a più operatori derivano da questa disposizione.
Fulcro della controversia: il TAR interpreta l’articolo 68 chiarendo che, per gli appalti di servizi, i requisiti tecnici e professionali vanno valutati cumulativamente in capo al raggruppamento, salvo diversa previsione della lex specialis. Un’interpretazione atomistica (pro quota obbligatoria) non si applica di default ai servizi.
Richiamato per attestare che la stazione appaltante ha effettuato correttamente le verifiche sulle cause di esclusione automatica dei partecipanti, come parte del controllo di regolarità amministrativa e morale degli operatori aggiudicatari.
Analogamente al precedente, considerato per le verifiche in ordine alle cause non automatiche di esclusione ex art. 95, effettuate dalla stazione appaltante nei confronti degli operatori in graduatoria, in ottemperanza ai controlli previsti per l’aggiudicazione.



