Rigetto del ricorso AON-Marsh contro l’aggiudicazione a Howden S.p.A. nella gara per brokeraggio assicurativo Cassa Forense
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del RTI AON-Marsh contro l’aggiudicazione a Howden S.p.A. per il servizio di brokeraggio assicurativo della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Il ricorrente contestava la legittimità della verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria, la gestione di pregresse sanzioni e la congruità dei criteri di valutazione. Il TAR ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, dichiarando anche inammissibili le domande di subentro e di risarcimento.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza e rigetta tutti i motivi di ricorso presentati da AON-Marsh. Il Collegio ha anzitutto dichiarato ammissibile il ricorso, respingendo le eccezioni delle controparti che lo ritenevano inammissibile per sospetta anomalia anche dell’offerta del ricorrente, chiarendo che l’interesse al ricorso sussiste finché non vi sia un procedimento negativo sulla propria offerta (art. 110 Codice appalti). Nel merito, il TAR esclude che l’offerta tecnica di Howden sia indeterminata, essendo conforme ai requisiti della lex specialis, e ritiene non fondata la doglianza sulla sanzione amministrativa, in quanto già ritenuta superata e oggetto di self-cleaning. Viene inoltre confermata la legittimità e sufficienza della verifica di anomalia dell’offerta di Howden: per servizi intellettuali non si richiede la stessa analiticità di rendicontazione dei costi della manodopera come per altri tipi di appalti. La domanda di subentro e quella risarcitoria vengono dichiarate inammissibili poiché non si può attribuire direttamente l’aggiudicazione al ricorrente senza il previo vaglio di anomalia anche sulla sua stessa offerta, come imposto dall’art. 110. Le spese sono compensate dato il rilievo delle questioni.
Collegamenti al Codice Appalti
Il TAR ha applicato l’articolo 110 per chiarire che il procedimento di verifica dell’anomalia è autonomo e deve essere attivato dalla stazione appaltante dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, senza la possibilità di escludere in via automatica un concorrente per mera 'sospetta anomalia'. La mancata attivazione di tale subprocedimento nei confronti del ricorrente (AON-Marsh) non preclude il suo interesse al ricorso. Inoltre, il TAR ha precisato che la verifica di anomalia si basa sulla valutazione complessiva dell’offerta e non richiede, nei servizi intellettuali, la dettagliata indicazione di costi di manodopera, essendo ammissibili economie di scala e flessibilità organizzativa tipiche del settore. L’articolo è stato quindi centrale nel confermare la regolarità della procedura rispetto alla verifica dell’anomalia per Howden e nel rifiutare le domande di subentro e risarcimento in assenza di una previa verifica sull’offerta del ricorrente.



