Proroga tecnica delle concessioni per apparecchi da gioco: legittimità, equilibrio economico-finanziario e limiti alla rinegoziazione secondo il TAR Lazio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Cirsa Italia S.p.A. contro le note e i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che disponevano la proroga tecnica onerosa delle concessioni per la gestione di apparecchi da gioco (AWP e VLT). Cirsa lamentava, tra l’altro, l’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario a causa di eventi straordinari (normativi e pandemici) e chiedeva la rinegoziazione delle condizioni o la disapplicazione della maggiorazione dei corrispettivi. Il Tribunale, in linea con la Corte di Giustizia UE e con la giurisprudenza costituzionale, ha stabilito che le proroghe tecniche e i relativi oneri sono legittimi, escludendo il diritto automatico dei concessionari alla rinegoziazione delle condizioni in presenza di sopravvenienze. L’articolo 9 del nuovo Codice Appalti non trova applicazione nel caso di proroghe tecniche, non rilevando sopravvenienze in grado di alterare significativamente l’equilibrio originario nel periodo di proroga. Le doglianze di Cirsa sono state ritenute infondate e la domanda risarcitoria respinta; le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si impernia sulla legittimità delle proroghe tecniche, ossia estensioni temporanee delle concessioni di pubblici servizi senza gara, disposte dal legislatore per esigenze pubblicistiche e a fronte di un corrispettivo maggiorato per i concessionari. Cirsa contestava che tali proroghe, in combinato con aumenti normativi di tassazione e le conseguenze della pandemia, avessero alterato in modo ingiustificato l’equilibrio economico-finanziario originario del rapporto concessorio. Il TAR, richiamando anche il recente intervento pregiudiziale della Corte di Giustizia UE, ha chiarito che: a) le proroghe onerose sono legittime e non necessitano di una rinegoziazione automatica delle condizioni; b) l’articolo 9 del nuovo Codice degli Appalti consente la rinegoziazione solo per squilibri sopravvenuti nella vigenza della concessione originaria, non nel periodo di proroga, che rappresenta una fase eventuale e opzionale, a cui i concessionari possono aderire o meno; c) le modifiche normative e gli eventi pandemici non sono di per sé motivo per esigere la revisione delle condizioni, specie se nel periodo di proroga i ricavi consentono ancora una remuneratività d'impresa; d) la scelta legislativa di imporre un corrispettivo maggiorato è giustificata sia dal vantaggio competitivo degli incumbent (gli operatori già titolari della concessione) sia da esigenze pubblicistiche (salute, ordine pubblico, evoluzione tecnologica del settore). Ne consegue che l’Amministrazione non ha il potere discrezionale di accogliere le istanze di modifica avanzate da Cirsa e l’eventuale danno lamentato dalla società non costituisce titolo per il risarcimento.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 9 ('Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale') del d.lgs. 36/2023 è richiamato da Cirsa per fondare il presunto diritto alla rinegoziazione della concessione in caso di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, come i provvedimenti pandemici o gli aumenti di tassazione. La sentenza ne esclude l’applicabilità ai periodi di proroga tecnica, affermando che il diritto alla rinegoziazione sussiste solo per squilibri insorti durante la vigenza della concessione originaria e non durante una proroga eventualmente accettata dal concessionario. Inoltre, la pronuncia sottolinea che le sopravvenienze invocate da Cirsa (eccettuata la pandemia) erano ragionevolmente prevedibili per un operatore diligente, mentre per il periodo pandemico erano comunque state previste misure di sostegno specifiche per la categoria, rendendo insussistente una grave alterazione dell’equilibrio contrattuale tale da giustificare la revisione ai sensi dell’articolo 9.



