31/10/2025
Art. 59

Illegittimità della gara autonoma per servizi di vigilanza della Città Metropolitana di Roma in presenza di convenzione quadro regionale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato la gara indetta dalla Città Metropolitana di Roma per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso le proprie sedi, ritenendola illegittima perché bandita senza che fossero state adeguatamente motivate le ragioni della mancata adesione alla convenzione quadro già attiva, stipulata dalla Regione Lazio nella veste di soggetto aggregatore. Il ricorso presentato dal precedente aggiudicatario della convenzione regionale è stato accolto, poiché l’amministrazione non ha fornito spiegazioni sufficienti circa l’inidoneità della convenzione regionale a soddisfare i propri fabbisogni specifici, né ha rispettato l’iter legale previsto per un acquisto in deroga. La decisione impone alla Città Metropolitana di riesaminare la procedura rispettando i vincoli normativi e motivazionali.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Lazio si fonda sul principio della necessaria adesione delle amministrazioni pubbliche alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati da soggetti aggregatori, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, salvo che vengano addotte e adeguatamente motivate specifiche ragioni per procedere autonomamente. In assenza di una motivazione puntuale che dimostri l'inidoneità della convenzione stipulata dal soggetto aggregatore a soddisfare i bisogni dell’ente, è illegittimo avviare procedure autonome di gara per l’acquisto del medesimo servizio. L’autorizzazione a procedere in deroga deve essere antecedente e debitamente motivata. Nel caso concreto, la Città Metropolitana di Roma aveva promosso una nuova gara per servizi già contemplati nella convenzione regionale cui avrebbe potuto aderire, senza fornire motivazione esplicita e congrua circa tale scelta. Conseguentemente il TAR ha annullato gli atti di gara ed imposto una nuova valutazione conforme ai principi di trasparenza, buon andamento e rispetto delle regole sugli acquisti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’art. 59 del Codice degli appalti è stato richiamato per evidenziare che l’accordo quadro regionale costituisce lo strumento prioritario e vincolante per l’acquisizione di servizi di vigilanza armata da parte degli enti pubblici ricadenti nella Regione Lazio. Avendo la Città Metropolitana indetto una gara autonoma su servizi oggetto di un accordo quadro già vigente, senza esplicitare le ragioni di una tale scelta e senza seguire la procedura di deroga prevista dalla legge, è stata ritenuta violazione del quadro normativo che disciplina l’utilizzo degli accordi quadro e i limiti alla loro elusione.

Articoli di riferimento